CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 gennaio 2013 promosso da: Sig. Riccardo Lio / Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 14 gennaio 2013 promosso da: Sig. Riccardo Lio / Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali
IL COLLEGIO ARBITRALE
PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA – PRESIDENTE
AVV. DARIO BUZZELLI – ARBITRO
AVV. GUIDO CECINELLI – ARBITRO
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e
Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento prot. n. 2089 del 22 Agosto 2012 promosso
da:
Sig. Riccardo Lio, in proprio e quale Presidente dell’AIAK, nato a Castiglione Cosentino (Cs)in data
08.12.1954 e residente in Treviso alla via N. Franco n.11, C.F. LIO RCR 54T08 C301R, rappresentato
e difeso dall’Avv. Giuseppe Favaron, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Mirano (Ve) alla via Castellantico n.18
istante
CONTRO
la Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali – F.I.J.L.K.A.M.-, con sede in Ostia Lido
(Rm) alla via dei Sandolini n.79, in persona del Presidente pro tempore Dott. Matteo Pellicone,
rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Guarino, ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio in Roma alla Via Antonio Nibby 7
intimato
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
La vicenda trae origine dal procedimento avviato dal Procuratore Federale FIJLKAM con l’atto di
incolpazione datato 29.07.2011, a mezzo del quale veniva contestata, tra gli altri, al Signor
Riccardo Lio la violazione di normativa federale «per aver dato origine e/o aderito alla AIAK,
avendo svolto o svolgendo attività sportiva nel contesto di tale organismo non riconosciuto dalla
FIJLKAM e con la stessa non avente alcun rapporto, ente che esercita attività in campo arbitrale nel
settore karate, funzione di competenza dellaFIJLKAM per coloro i quali sono alla stessa tesserati».
In data 10.11.2011 gli incolpati venivano rinviati a giudizio dalla Procura Federale FIJLKAM.
Il Giudice Sportivo, in seguito al regolare svolgimento della discussione, fissava alla data del
16.01.2012 l’udienza per la decisione;in detta data, al termine dell’udienza,veniva pronunciata la
decisione di condanna.
Nella sentenza, depositata il 07.02.2012, gli incolpati venivano ritenuti responsabili della
violazione dei principi di correttezza, probità e rettitudine sportiva oltre che del divieto sancito
dall’art.10 comma 2 dello Statuto e dell’art.6 comma 2 seconda parte del R.F.G.S.;il Giudice
Sportivo condannava, pertanto, «i promotori e fondatori dell’associazione AIAK alla squalifica per
mesi sei e i meri aderenti alla squalifica per mesi tre».
Avverso tale provvedimento veniva proposto appello innanzi alla C.A.F. FIJLKAM da parte di alcuni
dei condannati.
Si costituiva, nel medesimo giudizio, anche la Procura Federale FIJLKAM richiedendo l’aumento
della pena sino a due anni di squalifica.
All’esito dell’udienza del 21.04.2012, celebrata innanzi la C.A.F. FIJLKAM, veniva pronunciata la
sentenza, depositata in data 15.05.2012, con la quale veniva inflitta la pena di anni quattro di
squalifica.
Il Signor Riccardo Lio proponeva, avverso tale pronuncia, ricorso innanzi all’Alta Corte di Giustizia
Sportiva; si costituiva nel medesimo procedimento la FIJLKAM.
In data 05.07.2012 si svolgeva innanzi l’Alta Corte di Giustizia l’udienza; all’esito della stessa il
Collegio pronunciava il seguente dispositivo: «[…] l’Alta Corte di Giustizia Sportiva dichiara
inammissibile il ricorso. Accorda termine di sessanta giorni per l’eventuale proposizione di un
ricorso avente analogo contenuto da presentare al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
[…]».
Sulla base di tale presupposto, parte istante presentava la propria istanza di arbitrato in data 22
agosto 2012, prot. n. 2089, a mezzo della quale rassegnava le seguenti conclusioni:«Voglia il
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport intestato, ex art.9 del proprio Codice, previo
l’esperimento della procedura di cui al Codice stesso, previa ogni declaratoria occorrenda e
contrariis rejectis, e previa convocazione e nei confronti della parte intimata […], nel merito: in
integrale riforma e/o annullamento della sentenza impugnata, prosciogliere il ricorrente da ogni
addebito, poiché infondato in fatto e in diritto, per i motivi esposti e perché il fatto non sussiste o
comunque non costituisce illecito disciplinare, e/o adottare ogni provvedimento inerente e
conseguente; nel merito in via subordinata: irrogare pena meno afflittiva o comunque diminuire
fino ai minimi la pena irroganda, in denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di
responsabilità disciplinare».
Veniva nominato quale arbitro di parte l’Avv. Dario Buzzelli.
Parte intimata si costituiva nel presente procedimento arbitrale a mezzo della propria memoria
difensivadel 06.09.2012, con la quale rassegnava le seguenti conclusioni: «voglia codesto Ecc.mo
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, contrariis rejectis pregiudizialmente: pronunciare
l’inammissibilità dell’istanza se, ed in quanto, come ex adverso dichiarato, proposta dall’AIAK e/o
dai suoi associati ed aderenti diversi dal ricorrente. Nel merito respingere le avversarie istanze
perché infondate in fatto ed in diritto; in subordine accogliere le conclusioni formulate dalla
Procura Federale nel Giudizio di primo grado e nell’appello incidentale del giudizio disciplinare. In
via istruttoria: si fa integrale rinvio agli atti richiamati in narrativa, nonché agli altri atti dei
procedimenti della Procura Federale, del Giudice Sportivo e della C.A.F., per i quali ci si riserva il
deposito.».
Veniva nominato, quale arbitro di parte, l’Avv. Guido Cecinelli.
Entrambi gli Arbitri nominati formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice;
successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio
Arbitrale, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del
Codice.
Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Presidente
del Collegio Arbitrale), Avv. Dario Buzzelli (Arbitro), Avv. Guido Cecinelli (Arbitro).
Successivamente, veniva fissata la prima udienza per il giorno 1 ottobre 2012 presso la sede
dell’Arbitrato.
Nel corso della prima udienza veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione.
Vista la natura della controversia, il Collegio concedeva i termini per il deposito di memorie e di
repliche.
In data 7 novembre 2012 si svolgeva la seconda udienza; nel corso della stessa il Collegio
ammetteva il deposito della documentazione di parte istante, avvenuta in data 05.11.2012 e
concedeva, alla parte intimata, termine sino al 22.11.2012 per il deposito di una replica. All’esito
dell’udienza il Collegio si riservava.
MOTIVI
1.
Il Sig. RiccardoLio ricorre affinché venga riformata la sentenza, emessa dalla C.A.F. FIJLKAM, con la
quale è stata comminata la squalifica per anni quattro.
Alla base delle proprie censure, avverso la pronuncia di condanna, parte istante individua diversi
motivi.
Innanzitutto, la difesa del Signor Lio ritiene di ravvisare la contraddittorietà e la manifesta illogicità
nella sentenza della C.A.F.. Viene infatti riportato come, alla pagina 8 della suddetta pronuncia, la
C.A.F. dia atto che «diversamente da quanto assunto dal Giudice Sportivo, AIAK ha agito in regime
di convenzione FIJLKAM-Libertas quale affiliata a questo ultimo ente […]». Sulla base di tale
passaggio della sentenza, secondo parte istante, dovrebbe rinvenirsi il riconoscimento, da parte
della C.A.F.,del rapporto di convenzione per relationem tra l’AIAK e la FIJLKAM, essendo la prima
affiliata alla Libertas, a sua volta convenzionata con la FIJLKAM.
Tale circostanza era invece stata esclusa dal Giudice Sportivo.
Pertanto, la C.A.F., tanto rilevato, avrebbe dovuto procedere, secondo la tesi del Signor
RiccardoLio all’assoluzione degli incolpati.
Viene poi sostenuta, dalla difesa di parte istante, la violazione di legge ed in particolare del
principio che prevede una corrispondenza tra il capo di imputazione e la violazione per la quale gli
incolpati sono stati condannati. Il ragionamento svolto è di tal tipo: affermato, come esistente, il
vincolo di convenzione tra l’AIAK, la Libertas e la FIJLKAM, la cui carenza era stata posta alla base
della decisione di prime cure e venuto meno, quindi, il presupposto per la prima condanna, gli
incolpati sarebbero stati condannati sulla base di altri fatti del tutto distinti da quelli posti a
fondamento del procedimento avviato dal Procuratore Federale. Così procedendo, i fatti posti alla
base della pronuncia di condanna della C.A.F. sarebbero diversi da quelli contenuti nel capo di
incolpazione sulla base del quale gli incolpati erano stati condannati nel primo grado di giudizio.
La difesa del Signor Lio Riccardo sostiene, poi, come non si sarebbe data alcuna prova, nel corso
dei due procedimenti, delle asserite violazioni da parte dell’AIAK della convenzione FIJLKAM-CSN
Libertas in vigore al tempo dei fatti né, di alcuna altra violazione da parte dell’AIAK ai principi
affermati dalla FIJLKAM.
Inoltre, sempre secondo parte istante, si sarebbe violata la disposizione sancita dall’art. 4.1 dei
principi di giustizia sportiva CONI che così stabilisce: «il processo di primo grado inizia su richiesta
del Procuratore Federale e il giudice è tenuto a decidere in corrispondenza alla domanda»; «tale
principio è estendibile al processo d’appello in forza dell’art.14 co.9 del R.F.G.S. FIJLKAM». Si
sarebbe violato, quindi, il suddetto principio, avendo riguardo alla circostanza che, a fronte della
richiesta del Procuratore Federale della condanna a due anni di squalifica, «la Corte di Seconda
Istanza ha raddoppiato la pena effettivamente comminata, rispetto alle richieste del Procuratore
Federale». Secondo parte istante, la Corte non si «sarebbe potuta discostare, al più, dalle richieste
procuratorie, in forza della normativa succitata».
In ultimo, secondo la difesa del Signor Lio Riccardo, la pena comminata agli incolpati da parte della
C.A.F. risulterebbe essere «decisamente eccessiva» avuto riguardo al rapporto tra violazione e
pena.
2.
Con la propria memoria difensiva, la FIJLKAM si costituisce nel giudizio e contesta quanto dedotto
da controparte.
In via pregiudiziale, parte intimata rileva come il Signor Lio Riccardo sia sprovvisto della
legittimazione processuale per agire per conto degli altri soggetti incolpati, non costituiti, e
dell’AIAK.
La ricostruzione effettuata dalla FIJLKAM prende le mosse dal capo di incolpazione, così come
formulato dal Procuratore Federale, sulla base del quale era stato avviato il procedimento contro i
soggetti incolpati«per aver dato origine e/o aderito alla AIAK, avendo svolto o svolgendo attività
sportiva nel contesto di tale organismo non riconosciuto dalla FIJLKAM e con la stessa non avente
alcun rapporto, ente che esercita attività in campo arbitrale nel settore karate, funzione di
competenza della FIJLKAM per coloro i quali sono alla stessa tesserati».
La censura rivolta al comportamento dei soggetti incolpati sarebbe motivata «non tanto e non solo
per i profili meramente formali (per aver dato origine e/o aderito all’AIAK) ma soprattutto per
quelli sostanziali (avendo svolto o svolgendo attività sportiva nel contesto di tale organismo, non
riconosciuto dalla FIJLKAMe con la stessa non avente alcun rapporto, ente che esercita attività in
campo arbitrale nel settore karate, funzione di competenza della FIJLKAM per coloro i quali sono
alla stessa tesserati).
Secondo parte intimata, sostanzialmente l’AIAK avrebbe posto in essere una sorta di “concorrenza
sleale” ai danni della FIJLKAM.
All’art. 8,3 dello Statuto Federale, continua la Federazione, viene stabilito che «i tesserati sono
soggetti all’ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà e disciplina le norme federali,
quelle che regolano lo Sport praticato e quelle relative all’uso delle sostanze proibite».
I soggetti incolpati, in quanto tutti tesserati con la FIJLKAM, avrebbero dovuto rispettare,quindi, le
regole poste dall’ordinamento sportivo e, sul punto, non avrebbe efficacia esimente
l’esistenzadella convenzione (seppur validamente rispettata) tra la Libertas e la FIJLKAM.
L’attività posta in essere dall’AIAK, infatti, qualificherebbe la stessa come un ente di formazione di
Ufficiali di Gara e come ente erogatore di servizi.
L’AIAK nascerebbe con lo scopo di creare una «organizzazione autonoma, sovrana e indipendente
senza alcuna qualificazione di appartenenza, che in modo professionale opera al servizio di
Federazioni e Associazioni sportive».
L’AIAK si sarebbe proposta, quindi, come una struttura in grado di fornire servizi, con aspirazioni di
azione territoriale ultraregionale che «in concreto ha svolto atti invasivi delle competenze federali,
nella misura in cui ha effettuato corsi di formazione attribuendo qualifiche di idoneità che sono
precluse ai tesserati FIJLKAM e che, nei termini in cui sono stati realizzati, neppure possono essere
oggetto di attività convenzionate con Libertas».
Tali caratteristiche e tali attività poste in essere dall’AIAK impedirebbero, secondo la tesi di parte
intimata, di ricondurre la stessa AIAK nell’alveo degli enti di promozione sportiva i quali hanno
l’«obbligo di rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI e delle Federazioni
Sportive Nazionali».
Pertanto l’AIAK non avrebbe potuto essere ammessa «all’affiliazione da parte della Libertas perché
portatrice di fini associativi in contrasto con quelli della stessa Libertas».
Alla luce di tale ragionamento la FIJLKAM ritiene insussistente il vincolo di convenzione e rileva
come mai, nel corso dei diversi procedimenti, i soggetti incolpati abbiano confutato l’addebito di
aver posto in essere le condotte contestate, ma si siano solo limitati a sostenere l’esistenza del
vincolo convenzionale tra Libertas e FIJLKAM.
Nella restante parte della propria memoria, la difesa della FIJLKAM prende posizione sulle critiche
mosse da parte istante avverso la decisione della C.A.F..
Per quanto attinente alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, la difesa della
FIJLKAM rileva come la critica avanzata da controparte sia basata su mere estrapolazioni di alcuni,
soltanto, dei passaggi della sentenza impugnata e non consideri, pertanto, la pronuncia nella sua
interezza.
Per quanto attiene alla presunta violazione del principio di correlazione tra capo di incolpazione
contestato e sentenza, secondo parte intimata la «contestazione della Procura Federale, nella sua
completa formulazione coincide con il decisum del primo Giudice e con quello del Giudice
d’Appello».
Inoltre, sul punto la difesa della FIJLKAM rileva come il diritto di difesa non sia stato, di fatto,
esercitato dagli incolpati a causa dell’inerzia di questi ultimi.
Relativamente alla «violazione di legge e travisamento del fatto sulla normativa» parte intimata
asserisce come il comportamento dell’AIAK abbia «elevato l’Ufficiale di gara (che esiste come tale
solo dopo il riconoscimento di tale qualifica dall’Ente Federale o di promozione) a soggetto
autonomo e indipendente che preesiste agli Ordinamenti in cui invece deve nascere».
Relativamente al travisamento del fatto nel merito, la difesa della FIJLKAM rileva come gli atti
posti in essere dall’AIAK, tra i quali il più rilevante risulta essere la «realizzazione di corsi per
l’ottenimento della qualifica di Giudice di Gara con riconoscimento di tale qualifica sulla base di
riconoscimenti propri», impedirebbero di qualificare la stessa AIAK come Associazione Sportiva
Dilettantistica e come, pertanto, tali comportamenti violino, senz’altro, la relativa normativa
federale.
Relativamente agli ultimi due motivi dedotti da parte istante, parte intimata rileva come la C.A.F.
abbia legittimamente fatto applicazione del principio normativo della reformatio in peius.
3.
Nel corso del procedimento arbitrale, le parti hanno provveduto al deposito di documenti e allo
scambio di memorie e di repliche, così come autorizzato dal Collegio nel corso della prima udienza.
Parte istante deposita la propria memoria del 2 ottobre 2012.
Preliminarmente, parte istante rileva come, a mezzo dell’incipit del proprio scritto costitutivo, non
si sarebbe voluta affermare alcuna legittimazione processuale del Signor Riccardo Lio
relativamente agli altri incolpati e all’AIAK.
Parte intimata ribadisce, poi, come «punto centrale della vertenza che vede contrapposti il
ricorrente alla Federazione sia quello di appurare il reale contenuto della contestazione disciplinare
mossa nei confronti degli incolpati e di cui al procedimento disciplinare»; nonostante i tre gradi di
giudizio, sostiene la difesa del Signor RiccardoLio, non si sarebbe giunti ad una precisa
determinazione del capo di incolpazione.
Relativamente alla tesi di parte intimata, secondo la quale i comportamenti posti in essere
dall’AIAK avrebbero concretizzato un concorso formale, parte istante ribadisce come ai soggetti
incolpati sia stata contestata sempre e «unicamente la violazione del divieto di intrattenere
relazioni sportive con soggetti non riconosciuti o non in convenzione con la Federazione».
Pertanto, «dimostrato (e ritenuto anche dalla C.A.F.) che AIAK ha ottenuto l’affiliazione a Libertas
la quale opera in regime di convenzione con FIJLKAM, ne discende l’insussistenza della (unica)
violazione contestata, poiché gli incolpati non hanno avuto relazioni sportive con organizzazioni
con le quali la Federazione non abbia instaurato rapporti o convenzioni».
Peraltro, continua la difesa di parte istante, l’attività di affiliazione posta in essere da Libertas a
vantaggio dell’AIAK sarebbe stata assolutamente legittima e rispettosa di quanto previsto dallo
statuto della stessa Libertas e dalla normativa dell’ordinamento sportivo.
Parte istante si riporta a quanto esposto nella propria istanza di arbitrato, ribadendo che, a suo
avviso, non si sarebbe ancora dato prova delle violazioni poste in essere dai soggetti incolpati.
Parte intimata, nella propria memoria dell’8 ottobre 2012, insiste nel contestare le richieste
avversarie adducendo le seguenti ragioni.
Preliminarmente, ribadisce come gli incolpati non si siano difesi, in alcun grado del procedimento,
in ordine all’addebito loro mosso dalla Procura Federale.
Inoltre, parte intimata ribadisce nuovamente la circostanza che le attività poste in essere dall’AIAK
qualificherebbero la stessa come un ente di formazione e come un ente erogatore di servizi, in
spregio alla normativa federale. Infatti, il CONI prevede che possa esistere una sola federazione
per ciascun settore sportivo: solo alla FIJLKAM è permesso, dunque, svolgere l’attività di
formazione degli ufficiali di gara oltre che l’organizzazione di servizi relativi alle competizioni
sportive.
Per quanto attiene alla contestazione dei motivi, parte intimata si riporta, sostanzialmente, al
proprio scritto di costituzione.
In data 22 ottobre 2012 le parti depositano la propria memoria di replica, insistendo per
l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
In data 5 novembre parte istante deposita alcuni documenti (prot. 30079).
In data 7 novembre, nel corso della seconda udienza, il Collegio, riservandosi ogni valutazione sulla
rilevanza della documentazione, ne ritiene comunque ammissibile il deposito; viene assegnato,
pertanto, alla parte intimata il termine del 22 novembre per il deposito di una replica.
In detta data la difesa della FIJLKAM deposita una propria replica autorizzata, ribadendo, rispetto a
quanto già fatto nel corso dell’udienza, come «la suddetta produzione sia del tutto inammissibile in
quanto estranea ed inconferente rispetto agli atti di causa». La documentazione prodotta riguarda
le dichiarazioni di dimissioni di alcuni ufficiali di gara, tra i quali, però, continua parte intimata,
mancherebbe quella del Signor RiccardoLio, odierna parte istante; pertanto, le stesse non
potrebbe in alcun modo rilevare nell’attuale procedimento.
4.
Il Collegio, preliminarmente, è chiamato ad esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’istanza di
arbitrato nella parte in cui il Signor Riccardo Lio dichiara di agire quale Presidente dell’AIAK.
L’esame di tale eccezione, peraltro fondata, è comunque superato da quanto dedotto dalla parte
istante con la prima memoria autorizzata; in quest’ultima, infatti, si puntualizza che «[…] AIAK non
ha inteso essere parte nel presente processo […]».
5.
Il Collegio, innanzitutto e in linea con un consolidato orientamento formatosi nell’ambito del
TNAS, osserva che il presente giudizio ha carattere devolutivo e che, conseguentemente, l’Organo
Arbitrale è competente a conoscere il merito della controversia.
Occorre, in primo luogo, valutare la sussistenza di una responsabilità disciplinare della parte
istante e, in caso affermativo, considerare la congruità della sanzione irrogata nell’ambito della
giustizia federale.
Come rilevato dai giudici di appello nella decisione impugnata e come risulta dagli atti del
procedimento, il Collegio reputa che l’AIAK abbia agito in regime di convenzione FIJLKAM-Libertas.
Pertanto, la mera costituzione e/o adesione all’AIAK non può essere valutata come condotta
censurabile sul piano disciplinare.
L’attenzione deve, quindi, essere spostata sull’attività che in concreto l’istante ha svolto
nell’ambito dell’AIAK e nonostante il vincolo di tesseramento in essere con la Federazione
resistente.
Sul punto giova ricordare, come rilevato dalla difesa della parte resistente, da un lato e in
generale, che l’art. 26 dello Statuto del Coni dispone che le associazioni riconosciute dal CONI
debbono svolgere le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del
CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate. Dall’altro, e in
particolare, che la Convenzione FIJLKAM/Libertas disciplina il rapporto tra i due soggetti in modo
tale da garantire l’esclusività della Federazione nella formazione e nell’organizzazione degli
Ufficiali di Gara.
Il medio costituito dal Centro Sportivo Libertas se è sufficiente ad escludere una responsabilità per
la mera costituzione e/o adesione all’AIAK, non vale, tuttavia, per affermare, ex ante, la legittimità
della condotta in concreto svolta dal Signor Riccardo Lio.
Il Collegio, alla luce delle risultanze procedimentali analiticamente esaminate, valutate sul piano
fattuale e logico-giuridico, è pervenuto alla medesima conclusione dei giudici federali di appello in
relazione alla circostanza che il Signor Riccardo Lio sia incorso nella violazione dei doveri di
correttezza, probità e lealtà sportiva avendo svolto senza alcuna autorizzazione degli organi
federali (ma neppure comunicazione agli stessi) attività nell’ambito dell’AIAK in contrapposizione
con le regole della FIJLKAM; attività che, addirittura, si è declinata nella realizzazione di corsi per
l’ottenimento della qualifica di Giudice di Gara con riconoscimento di tale qualifica sulla base di
regolamenti autonomi in palese violazione di quelli della FIJLKAM.
Deve, pertanto, essere affermata una responsabilità disciplinare del Signor Riccardo Lio.
6.
In relazione alla misura della sanzione irrogata al Signor Riccardo Lio dai giudici federali il Collegio
osserva che la stessa non appare congrua.
Si tratta di una sanzione addirittura duplicata rispetto alla richiesta formulata dalla Procura
Federale in sede di appello.
Se è vero che la sanzione comminata nel giudizio di primo grado si palesava troppo contenuta
rispetto alla responsabilità riconosciuta, considerando, tra l’altro, che era stata (erroneamente)
censurata anche la costituzione e/o adesione all’AIAK; è altrettanto vero che facendo applicazione
dei principi sulla misura delle sanzioni così come stabiliti nel RGS FIJLKAM, la squalifica per anni
quattro appare sproporzionata.
In quest’ottica, il Collegio ritiene di dover ridimensionare la squalifica irrogata al Signor Riccardo
Lio riducendola a 18 mesi.
7.
Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono reputarsi assorbite.
Le spese legali e di funzionamento del Collegio Arbitrale seguono il principio della
soccombenza parziale e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni
altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato presentata dal Signor Riccardo Lio e, per
l’effetto, riduce a 18 mesi la squalifica;
2. condanna il Signor Riccardo Lio al pagamento di 2/3 delle spese di lite in favore della
FIJLKAM che liquida, per questa quota, in € 1.100,00 oltre spese, generali, iva e c.p.a.;
compensa il restante 1/3;
3. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Riccardo Lio il pagamento di 2/3
degli onorari del Collegio arbitrale; pone a carico della FIJLKAM il pagamento del restante
1/3; liquida complessivamente gli onorari del Collegio Arbitrale in € 5.000,00 oltre
accessori;
4. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Riccardo Lio il pagamento di 2/3 dei
diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; pone a carico della
FIJLKAM il pagamento del restante 1/3;
5. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi
versati dalle parti.
Così deliberato, all’unanimità, in data 14 gennaio 2013 e sottoscritto in numero di tre originali nei
luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Maurizio Benincasa
F.to Dario Buzzelli
F.to Guido Cecinelli