• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 24.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DEI SIGNORI VINCENZO DI DOMENICANTONIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ F.C. TOSSICIA A.S.D.; ETTORE LIBERATOSCIOLI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S. FARESINA; MARCO RANIERI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROSCIANO, PER LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 24, DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., COSÌ COME SPECIFICATO NEI CC. UU. DEL C.R.A. N°1 DELL’1.7.2010 E N°4 DEL 22.7.2010, PER NON AVERE PROVVEDUTO A DEPOSITARE, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DEL 15.7.2010, LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DELLE CONDIZIONI INDEROGABILI PER L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI APPARTENENZA E, IN SPECIE, IL LIBERATOSCIOLI E IL RANIERI, AL VERSAMENTO DELL’INTERO IMPORTO D’ISCRIZIONE ED AL DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DI UN IMPIANTO DI GIOCO E IL DI DOMENICANTONIO, AL SOLO DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DI UN IMPIANTO DI GIOCO;
– DELLE SOCIETÀ F.C. TOSSICIA A.S.D.; S.S. FARESINA; A.S.D. ROSCIANO, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI RISPETTIVI PRESIDENTI.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 24.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
- DEI SIGNORI VINCENZO DI DOMENICANTONIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ F.C. TOSSICIA A.S.D.; ETTORE LIBERATOSCIOLI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S. FARESINA; MARCO RANIERI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROSCIANO, PER LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 24, DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., COSÌ COME SPECIFICATO NEI CC. UU. DEL C.R.A. N°1 DELL’1.7.2010 E N°4 DEL 22.7.2010, PER NON AVERE PROVVEDUTO A DEPOSITARE, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DEL 15.7.2010, LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DELLE CONDIZIONI INDEROGABILI PER L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI APPARTENENZA E, IN SPECIE, IL LIBERATOSCIOLI E IL RANIERI, AL VERSAMENTO DELL’INTERO IMPORTO D’ISCRIZIONE ED AL DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DI UN IMPIANTO DI GIOCO E IL DI DOMENICANTONIO, AL SOLO DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DI UN IMPIANTO DI GIOCO;
- DELLE SOCIETÀ F.C. TOSSICIA A.S.D.; S.S. FARESINA; A.S.D. ROSCIANO, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI RISPETTIVI PRESIDENTI.
Con nota del 22.11.12, il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti di cui in epigrafe per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte.
Con raccomandate aa.rr. del 18.12.12, anticipate in pari data via fax a norma degli artt. 41 e 38 C.G.S., venivano contestate ai soggetti deferiti le violazione di cui sopra e veniva ad essi reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 21.1.13, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa fino a dieci giorni prima della data fissata per il dibattimento per la produzione di memorie difensive.
All’udienza compariva per la Procura Federale, l’Avv. Massimiliano Di Francesco, mentre nessuno compariva per i soggetti deferiti, i quali non facevano pervenire nemmeno scritti difensivi, pur avendo regolarmente ricevuto le notifiche dell’atto sia a mezzo fax, sia tramite raccomandate aa.rr. presso le sedi delle società.
Il rappresentante della Procura, illustrate le ragioni del deferimento in relazione alle posizioni dei soggetti deferiti e dopo breve discussione, ha concluso per l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi uno al Sig. Di Domenicantonio Vincenzo e inibizione di giorni quarantacinque ciascuno ai Sigg.ri Liberatoscioli Ettore e Ranieri Marco; ammenda alla società F.C. Tossicia A.S.D. di € 150,00 e ammenda alle società A.S.D. Faresina e A.S.D. Rosciano 250,00.
Osserva la Commissione che le contestazioni mosse ai soggetti deferiti trovano riscontro negli atti ufficiali acquisti al procedimento e che, quindi, la loro responsabilità risulta accertata per tabulas.
Sintomatica, peraltro, è la circostanza che gli stessi non abbiano fatto pervenire scritti difensivi a giustificazione del loro comportamento.
Ritiene la Commissione di applicare le sanzioni che seguono nei confronti dei soggetti deferiti: inibizione di mesi uno al Sig. Di Domenicantonio Vincenzo e inibizione di giorni quarantacinque ciascuno ai Sigg.ri Liberatoscioli Ettore e Ranieri Marco; ammenda alla società F.C. Tossicia A.S.D. di € 150,00 e ammenda alle società A.S.D. Faresina e A.S.D. Rosciano 250,00.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti, applica nei loro confronti le seguenti sanzioni: inibizione di mesi uno al Sig. Di Domenicantonio Vincenzo e inibizione di giorni quarantacinque ciascuno ai Sigg.ri Liberatoscioli Ettore e Ranieri Marco; ammenda alla società F.C. Tossicia A.S.D. di € 150,00 e ammenda alle società A.S.D. Faresina e A.S.D. Rosciano di € 250,00.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO:
– DEI SIGNORI VINCENZO DI DOMENICANTONIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ F.C. TOSSICIA A.S.D.; ETTORE LIBERATOSCIOLI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ S.S. FARESINA; MARCO RANIERI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ROSCIANO, PER LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ SPORTIVA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 24, DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D., COSÌ COME SPECIFICATO NEI CC. UU. DEL C.R.A. N°1 DELL’1.7.2010 E N°4 DEL 22.7.2010, PER NON AVERE PROVVEDUTO A DEPOSITARE, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DEL 15.7.2010, LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DELLE CONDIZIONI INDEROGABILI PER L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI APPARTENENZA E, IN SPECIE, IL LIBERATOSCIOLI E IL RANIERI, AL VERSAMENTO DELL’INTERO IMPORTO D’ISCRIZIONE ED AL DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DI UN IMPIANTO DI GIOCO E IL DI DOMENICANTONIO, AL SOLO DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DI UN IMPIANTO DI GIOCO;
– DELLE SOCIETÀ F.C. TOSSICIA A.S.D.; S.S. FARESINA; A.S.D. ROSCIANO, PER LA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI RISPETTIVI PRESIDENTI."