COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 24.01.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 13/ 1/2013 MINERVA C5 – REAL LANCIANO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 24.01.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 13/ 1/2013 MINERVA C5 - REAL LANCIANO
Il Giudice Sportivo
- Visto il reclamo ritualmente presentato dalla Società Real Lanciano, con il quale si richiede che alla Società Minerva C5 venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe " per le posizioni irregolari dei giocatori che hanno preso parte alla gara: nº 7 Giansante Simone nato il 27/03/1997 svincolato, come si evince dalla verifica effettuata nell'Area Riservata sito LND, e il calciatore nº 10 Caraffa Bruno nato il 05/01/1996 che alla data della gara risulta " fuori categoria" in quanto aveva 17 anni compiuti".
- Rilevato che: per quanto riguarda il calciatore Giansante Simone, dagli atti depositati presso il C.R. Abruzzo lo stesso risulta tesserato dal 18/10/2012 con la Società Minerva C5 ma con data di nascita 23/03/1997 anziché con data 27/03/1997 e che da ulteriore documentazione prodotta dalla Società Minerva C5 viene dimostrato ed accertato che in effetti trattasi della stessa persona e che all'atto del tesseramento (effettuato il 18/10!2012) la Società Minerva ha commesso un errore di trascrizione nel modulo di tesseramento circa i dati anagrafici;
vista la distinta gara nella quale il calciatore Giansante Simone nato il 27/03/1997 e riconosciuto attraverso documento C.I. Nº AT6906320 è la stessa persona corrispondente ai documenti prodotti dalla Società Minerva e che quindi il calciatore Giansante Simone nato il 27/03/1997 è regolarmente tesserato per la Società Minerva C5;
-nel mentre per quanto riguarda la posizione irregolare del Caraffa Bruno nato il 05/01/1996, visto il regolamento vigente ha titolo a partecipare alle gare in quanto per la categoria allievi possono prendere parte i calciatori nati negli anni 1996/1997 come previsto dal C.U. nº 1 SGS (Limiti di Età punto 5.5 lettera a);
DELIBERA
a) di respingere il reclamo della Società Real Lanciano confermando il risultato acquisito in campo Minerva C5-Real Lanciano 8 a 0;
b) di irrogare alla Minerva C5 l'ammenda di euro 150,00 per aver riportato a suo tempo sul modulo di tesseramento dati anagrafici errati inducendo così la Società Real Lanciano ad inoltrare infondato reclamo; c) di addebitare la tassa reclamo.