COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 23.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ BARRATA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DI BELLO SALVATORE PER N.4 (QUATTRO) GIORNATE PUBBLICATA CON IL C.U. N.52 DEL 09/01/2013.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 23.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ BARRATA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DI BELLO SALVATORE PER N.4 (QUATTRO) GIORNATE PUBBLICATA CON IL C.U. N.52 DEL 09/01/2013. La Commissione Disciplinare Territoriale composta da Avv. Michele Messina – Presidente – Paolo Giordano e Gerardo Bellettieri, nella seduta del 21/01/2013, ha deliberato quanto segue Letto il reclamo proposto dalla società BARRATA avverso la squalifica per n.4 (quattro) giornate inflitte dal G.S. al calciatore DI BELLO SALVATORE e riportato sul CU n.52 del 09/01/2013; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante, che ne ha fatto rituale richiesta; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni addotte dalla reclamante, abbiano confermato il comportamento ingiurioso,escludendo,tuttavia, ogni intendimento violento nella condotta del calciatore Di Bello Salvatore; Ritenuto, alla stregua, di quanto precede,che dall’esame degli atti ufficiali di gara può evincersi come il comportamento del ripetuto tesserato benché fortemente irriguardoso non possa dirsi preordinatamente orientato a commettere violenza nei confronti del D.G.; Considerato come la parziale ammissione, da parte della società reclamante, dei fatti addebitati,al proprio tesserato,possa ritenersi, in minima parte, meritevole di attenzione in ragione dello spirito collaborativi mostrato; Osservata, da ultimo, l’assenza di precedenti specifici nel curriculum disciplinare del calciatore in questione,circostanza questa che può qualificarsi come attenuante; P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo,ed in parziale riforma della decisione dal Giudice Sportivo assunta, dispone la riduzione a numero 2(due) giornate della squalifica inflitta al calciatore Di Bello Salvatore; • dispone restituirsi la tassa reclamo,se versata;
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