COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera Giudice Sportivo RECLAMO PRO COLLIANO – GARA PRO COLLIANO / REAL PALOMONTE DEL 17/11/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera Giudice Sportivo RECLAMO PRO COLLIANO – GARA PRO COLLIANO / REAL PALOMONTE DEL 17/11/2012 Il G.S.T., visto il reclamo, la ritualità e la tempestività dello stesso, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione depositata innanzi a codesto Giudice Sportivo Territoriale da parte della società reclamante, rileva, che lo il reclamo medesimo nel merito è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La reclamante si duole che la società Real Palomonte abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Luongo Fabio, nato il 31.12.1977, sebbene in corso di squalifica, come pubblicato sul C.U. n. 109 del 10.05.2012 (squalifica per otto gare effettive, nonché una gara per recidiva in ammonizione), avendone scontate solo otto. Orbene dall’esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzando il punto di doglianza, è emerso che il calciatore Luongo Fabio nato il 31.12.1977, della società Real Palomonte, inserito in distinta al numero 3, identificato regolarmente dall’arbitro prima della gara, ha partecipato da titolare alla gara in questione pur essendo effettivamente ancora in corso di squalifica; infatti, nella passata stagione 2011/2012, il calciatore in questione ha scontato solo tre gare di squalifica, ovvero quelle immediatamente successive alla gara del 5.5.2012 (gara per la quale il calciatore è stato sanzionato) e disputate dalla società Real Palomonte nella citata stagione sportiva; inoltre, il medesimo Luongo Fabio, non era presente in distinta, né ha partecipato alle gare del 13.10.2012, Real Palomonte – Bellizzi, del 21.10.2012, O. Battipaglia / Real Palomonte, del 27.10.2012, Real Palomonte – Evoli, del 3.11.2012, Olimpic Salerno – Real Palomonte e del 10.11.2012, Real Palomonte – Salernum; pertanto, l’indicato calciatore Longo ha scontato solo otto delle nove complessive giornate di squalifica (otto più la una per recidiva in ammonizione). Tanto premesso, il Longo ha partecipato alla gara de in posizione irregolare, non avendo scontato per intero la squalifica. Per tale motivo in accoglimento del reclamo, ed in appliczione dell’art. 17 del C.G.S. DELIBERA di infligge alla società Real Palomonte la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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