COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 34. DELIBERA C.D.T.: RECLAMO JUVE PRO POGGIOMARINO – GARA JUVE PRO POGGIOMARINO / CIMITILE DEL 12.12.2012 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 34. DELIBERA C.D.T.: RECLAMO JUVE PRO POGGIOMARINO – GARA JUVE PRO POGGIOMARINO / CIMITILE DEL 12.12.2012 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita, in data 14 gennaio 2014, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 20 dicembre 2012, pag. 1115, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la inibizione fino al 29.03.2013 al sig. Orefice Giovanni, nonché la sanzione dell’ammenda pecuniaria di euro 270.00, (“per aver permesso ad un proprio tesserato di sedere in panchina ed essere iscritto in distinta benché in corso di inibizione; sanzione aggravata in quanto già inibito, con decorrenza dal 18.02.2013, data di scadenza della precedente sanzione”). Con atto spedito mediante raccomandata postale il 24.12.2012 e pervenuto al Comitato Regionale il 4 gennaio 2012, la società Juve Pro Poggiomarino propone reclamo avverso le decisioni citate. La società reclamante, sia con il proprio ricorso, sia nell’audizione del 14.01.2013, ha dimostrato l’errore in cui è incorso il Giudice Sportivo Territoriale, in quanto in distinta era riportato il nominativo Orefice Giuseppe e non Giovanni e nel referto arbitrale risultava allontanato dal terreno di gioco sempre il sig. Orefice Giuseppe. Alla luce di tali fatti, la sanzione accessoria dell’ammenda di euro 270.00 deve essere annullata, in quanto fondata su un presupposto (l’inibizione a carico del sig. Giovanni Orefice), che è risultato insussistente. Quanto alla posizione disciplinare del dirigente, sig. Giovanni Orefice, della società Juve Pro Poggiomarino, deve essere annullata la sua relativa, ulteriore inibizione fino al 29.03.2013, in quanto anch’essa basata su un presupposto (presenza in panchina, nonostante in corso d’inibizione a suo carico), rivelatosi insussistente. Tanto premesso, questa C.D.T. dispone la trasmissione degli atti al G.S.T., per la decisione, di sua competenza, sul comportamento del sig. Giuseppe Orefice. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Juve Pro Poggiomarino, annullando sia l’ammenda di euro 270.00, a carico della società reclamante, sia l’ulteriore sanzione dell’inibizione a carico del dirigente, sig. Orefice Giovanni. Demanda alla segreteria per la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale, per i provvedimenti di competenza in merito alla posizione del dirigente, sig. Orefice Giuseppe della società Juve Pro Poggiomarino; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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