COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 38. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PADULI – GARA PADULI / SPORTING GUARDIA DEL 3.11.2012 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
38. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PADULI – GARA PADULI / SPORTING GUARDIA DEL
3.11.2012 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; sentita la reclamante, nella riunione del 17 dicembre
2012; sentito altresì il direttore di gara nella riunione del 14 gennaio 2013, osserva: con decisione
pubblicata sul Comunicato Ufficiale, n. 39 del C.R. Campania, dell’ 8 novembre 2012, pag. 746, il
Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 3.2.2013 al calciatore della
reclamante sig. Zotti Pierluigi (perché “protestava, rivolgeva ingiurie e minacce all’indirizzo
dell’arbitro e poneva in essere un evidente tentativo di aggressione del medesimo, non riuscendovi
perché trattenuto dai compagni”). Con atto spedito mediante raccomandata postale il 15.11.2012 e
pervenuto al C.R. Campania in data 19 novembre 2012, la società Paduli propone reclamo avverso
la decisione citata. La società sostiene, nel proprio atto e in sede di audizione, che il sig. Zotti non
ha assolutamente tentato di aggredire l’arbitro, non ha pronunciato minacce né parole offensive, ma
ha soltanto chiesto chiarimenti, non venendo trattenuto dai compagni, ma soltanto da questi invitato
ad uscire. Invece, il direttore di gara, nel confermare quanto scritto nel rapporto, ha precisato che il
sig. Zotti, capitano della sua squadra, alla notifica dell’espulsione, tentava di aggredirlo, non
riuscendovi perché trattenuto dai compagni, minacciandolo (nel rapporto di gara si legge: “ti devo
dare uno schiaffo. Ti mando in coma”) prima di uscire dal campo. Alla luce delle dichiarazioni
dell’arbitro, che fanno piena prova, la Commissione ritiene non potersi nemmeno parzialmente
accogliere la richiesta della reclamante. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla S.S.C. Paduli; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non
versata, sul conto della nominata società Paduli.
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