COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 42. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VILLA LITERNO – GARA SAN PIO MONDRAGONE / VILLA LITERNO DEL 10.12.2012 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 42. DELIBERA C.D.T. - RECLAMO VILLA LITERNO – GARA SAN PIO MONDRAGONE / VILLA LITERNO DEL 10.12.2012 – ATT. MISTA La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale, n. 58 del C.R. Campania, del 14 dicembre 2012, pagina 1087, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della “squalifica fino al 10.03.2013” al calciatore Diana Vincenzo (perché “espulso per doppia ammonizione, uscendo dal campo ingiuriava l’arbitro e veniva alle mani con un calciatore della società avversaria, originando una rissa alla quale partecipava attivamente”). Con atto spedito mediante raccomandata postale il 17.12.2012 e pervenuto al C.R. Campania in data 20 dicembre 2012, la società Villa Literno propone reclamo avverso la decisione citata. La società nel proprio atto di impugnazione riporta una versione dei fatti accaduti durante la gara in epigrafe e di cui si era reso protagonista il calciatore Diana Vincenzo, diversamente da quelli sanzionati dal Giudice di primo grado, senza alcuna prova. Esaminati, attentamente, sia il referto arbitrale che il supplemento dello stesso, questa C.D.T. non può far altro che rigettare il reclamo della società Villa Literno. PQM DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Villa Literno; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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