COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 43. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LU.PE. POMPEI – GARA PARCO CITTÀ / LU.PE. POMPEI DEL 22.12.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 43. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LU.PE. POMPEI – GARA PARCO CITTÀ / LU.PE. POMPEI DEL 22.12.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, audito l’arbitro a chiarimenti, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale, n. 63 del C.R. Campania, del 3 gennaio 2013, pagina 1230, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: “squalifica fino al 10.03.2013” ai calcettisti Afeltra Fabrizio, Equino Silvio e Coppola Davide (per aver insultato e minacciato il direttore di gara reiteratamente, impedendogli di raggiungere gli spogliatoi e tentando inoltre di entrare più volte in contatto fisico con lo stesso, non riuscendovi solo per l’intervento della società ospitante”); “squalifica per otto gare” ai calcettisti Amoroso Giuseppe, Donnarumma Sebastiano, Malafronte Agostino e Malafronte Gerardo (per aver insultato e minacciato il direttore di gara inpedendogli di raggiungere gli spogliatoi, tentando, inoltre, di entrare più volte in contatto fisico con lo stesso, non riuscendovi solo per l’intervento della società ospitante); “squalifica per sei gare” ai calcettisti Caraviello Francesco, Liguori Sebastiano e Poli Gustavo (per aver insultato e minacciato il direttore di gara impedendogli di raggiungere gli spogliatoi). Con atto trasmesso a mezzo fax il 10.01.2013, la società LU.PE. Pompei propone reclamo avverso le decisioni citate. La società, nel proprio atto d’impugnazione, sottolinea che l’arbitro avrebbe avuto un comportamento non consono, prima di tutto nel recupero del secondo tempo, da lui quantificato in minuti tre, riportati nel referto e non concessi sul campo, oltre che nel riportare i fatti accaduti in modo più grave di come si erano verificati. Convocato da questa C.D.T., il direttore di gara, in sede di audizione, oltre a confermare integralmente il suo referto arbitrale, ha dichiarato che a fine gara era stato accerchiato, insultato e minacciato e di essere riuscito ad individuare singolarmente i ben dieci calcettisti segnalati nel suo rapporto ufficiale di gara, con gli specifici addebiti a loro carico. Conclude, infine, di aver temuto per la propria incolumità fisica e che solo per questo motivo non aveva provveduto a notificare alcun provvedimento di espulsione. Questa C.D.T. rileva che la vicenda presenta aspetti di peculiare singolarità, che non possono non qualificarsi come incongruenze del rapporto arbitrale. Anche sulla base di questa doverosa, ineludibile constatazione, nonché al fine di un’equa commisurazione delle sanzioni, questa C.D.T. dispone di ridurre, come di seguito indicato, le impugnate squalifiche: fino al 10.02.2013, per Afeltra Fabrizio, Aquino Silvio e Coppola Davide; a sei giornate di gara, per Amoruso Giuseppe, Donnarumma Sebastiano, Malafronte Agostino e Malafronte Gerardo; a quattro giornate di gara, per Caraviello Francesco, Liguori Sebastiano e Poli Gustavo. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società LU.PE. Pompei, di ridurre al 10.02.2013 le squalifiche a carico di Afeltra Fabrizio, Aquino Silvio e Coppola Davide; a sei giornate quelle a carico di Amoruso Giusepe, Donnarumma Sebastiano, Malafronte Agostino e Malafronte Gerardo; a quattro giornate quelle a carico di Caraviello Francesco, Liguori Sebastiano e Poli Gustavo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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