COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 43. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LU.PE. POMPEI – GARA PARCO CITTÀ / LU.PE. POMPEI DEL 22.12.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
43. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LU.PE. POMPEI – GARA PARCO CITTÀ / LU.PE. POMPEI
DEL 22.12.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, audito l’arbitro a chiarimenti, osserva: con decisione
pubblicata sul Comunicato Ufficiale, n. 63 del C.R. Campania, del 3 gennaio 2013, pagina 1230, il
Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: “squalifica fino al 10.03.2013” ai
calcettisti Afeltra Fabrizio, Equino Silvio e Coppola Davide (per aver insultato e minacciato il
direttore di gara reiteratamente, impedendogli di raggiungere gli spogliatoi e tentando inoltre di
entrare più volte in contatto fisico con lo stesso, non riuscendovi solo per l’intervento della società
ospitante”); “squalifica per otto gare” ai calcettisti Amoroso Giuseppe, Donnarumma Sebastiano,
Malafronte Agostino e Malafronte Gerardo (per aver insultato e minacciato il direttore di gara
inpedendogli di raggiungere gli spogliatoi, tentando, inoltre, di entrare più volte in contatto fisico con
lo stesso, non riuscendovi solo per l’intervento della società ospitante); “squalifica per sei gare” ai
calcettisti Caraviello Francesco, Liguori Sebastiano e Poli Gustavo (per aver insultato e minacciato il direttore di gara impedendogli di raggiungere gli spogliatoi). Con atto trasmesso a mezzo fax il
10.01.2013, la società LU.PE. Pompei propone reclamo avverso le decisioni citate. La società, nel
proprio atto d’impugnazione, sottolinea che l’arbitro avrebbe avuto un comportamento non consono,
prima di tutto nel recupero del secondo tempo, da lui quantificato in minuti tre, riportati nel referto e
non concessi sul campo, oltre che nel riportare i fatti accaduti in modo più grave di come si erano
verificati. Convocato da questa C.D.T., il direttore di gara, in sede di audizione, oltre a confermare
integralmente il suo referto arbitrale, ha dichiarato che a fine gara era stato accerchiato, insultato e
minacciato e di essere riuscito ad individuare singolarmente i ben dieci calcettisti segnalati nel suo
rapporto ufficiale di gara, con gli specifici addebiti a loro carico. Conclude, infine, di aver temuto per la propria incolumità fisica e che solo per questo motivo non aveva provveduto a notificare alcun
provvedimento di espulsione. Questa C.D.T. rileva che la vicenda presenta aspetti di peculiare
singolarità, che non possono non qualificarsi come incongruenze del rapporto arbitrale. Anche sulla
base di questa doverosa, ineludibile constatazione, nonché al fine di un’equa commisurazione delle
sanzioni, questa C.D.T. dispone di ridurre, come di seguito indicato, le impugnate squalifiche: fino al
10.02.2013, per Afeltra Fabrizio, Aquino Silvio e Coppola Davide; a sei giornate di gara, per
Amoruso Giuseppe, Donnarumma Sebastiano, Malafronte Agostino e Malafronte Gerardo; a quattro
giornate di gara, per Caraviello Francesco, Liguori Sebastiano e Poli Gustavo. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società LU.PE. Pompei, di ridurre al
10.02.2013 le squalifiche a carico di Afeltra Fabrizio, Aquino Silvio e Coppola Davide; a sei
giornate quelle a carico di Amoruso Giusepe, Donnarumma Sebastiano, Malafronte Agostino
e Malafronte Gerardo; a quattro giornate quelle a carico di Caraviello Francesco, Liguori
Sebastiano e Poli Gustavo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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