COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 45. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING LIVERI – GARA SPORTING LIVERI I CERCOLA CALCIO DEL 25.11.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 45. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SPORTING LIVERI – GARA SPORTING LIVERI I CERCOLA CALCIO DEL 25.11.2012 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 20.12.2012 della Delegazione Provinciale di Napoli è stata pubblicata la delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione medesima, con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo prodotto dalla società Sporting Liveri, in ordine alla gara in epigrafe, in ragione della presunta, mancata spedizione dei motivi di reclamo, da parte della nominata società, a seguito del pur non prescritto preannuncio di reclamo. In realtà, come si è rilevato dalla disamina del carteggio, il reclamo era stato regolarmente formalizzato, dalla società Sporting Liveri, con spedizione a mezzo raccomandata postale ed inoltro nei termini temporali prescritti. Tanto premesso, questa C.D.T. dispone la trasmissione del fascicolo, per la decisione di primo grado, al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Napoli. P.O.M. DELIBERA di trasmettere il fascicolo d’ufficio al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Napoli, per la decisione di prima istanza in ordine al reclamo in epigrafe; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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