COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 23.01.2013 Delibere Del Giudice Sportivo GARA BAGNACAVALLO – BORGHI DEL 13/01/2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 23.01.2013 Delibere Del Giudice Sportivo GARA BAGNACAVALLO - BORGHI DEL 13/01/2013 Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 28 del 16/ 01/2013, ha esaminato il reclamo presentato, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Bagnacavallo con il quale si chiede che alla Soc. A.S.D. Polisportiva Borghi sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 per violazione di quanto contenuto nel C.U. n° 4 del 27/07/2012 del C.R.E.R. e quindi anche in violazione dell’art. 17 comma 5) lett. c) C.G.S. La società A.S.D. Polisportiva Borghi ha, tuttavia, inviato le proprie controdeduzioni con le quali si evidenzia l’inammissibilità del reclamo sovra citato per vizio di forma ed in particolare viene lamentata l’errata denominazione della propria Soc. (da “A.S.D. Borghi Calcio 2005” a “ A.S.D. Polisportiva Borghi “), nonché l’errata utilizzazione dell’ indirizzo di riferimento della propria sede. Osserva questo G.S. : L’errata denominazione della dicitura della Soc. A.S.D. Borghi Calcio 2005 a A.S.D. Polisportiva Borghi non invalida di certo il contenuto del reclamo proposto dalla Soc. Bagnacavallo. Inoltre, deve ritenersi corretto l’invio della raccomandata relativa al reclamo in questione da parte della Soc. Bagnacavallo alla Soc. A.S.D. Polisportiva Borghi all’indirizzo Via Provinciale Uso, 23 47030 Borghi (FO); tale indirizzo risulta pubblicato anche nell’ annuario della Stagione Sportiva 2012/2013. A sostegno del proprio reclamo la Soc. Bagnacavallo deduce che, nel corso della gara di cui all’oggetto, la Soc. A.S.D. Polisportiva Borghi ha schierato in campo un numero di “giovani” calciatori inferiore a quello previsto dal sovra citato Comunicato Ufficiale. In particolare, al 43° minuto del secondo tempo, era uscito dal terreno di gioco il calciatore n° 11 Liberti Francesco (nato il 22/05/1995) ed era entrato in sua sostituzione il calciatore n° 15 Suzzi Fr ancesco (nato il 17/01/1994). Per effetto di questa sostituzione, e a partire da tale momento, non veniva rispettata la regola stabilita dal C.R.E.R., contenuta nel Comunicato Ufficiale n° 4 d el 27/07/2012, che impone a ciascuna squadra di schierare in campo, sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa, tre “giovani” calciatori così distinti in relazione alle rispettive fasce d’età: - uno, nato dal 1° gennaio 1992 in poi; - uno, nato dal 1° gennaio 1994 in poi; - uno, nato dal 1° gennaio 1995 in poi. Dagli atti ufficiali questo Giudice Sportivo ha rilevato che il reclamo è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Verificato che la Soc. A.S.D. Polisportiva Borghi ha effettuato le seguenti sostituzioni: •al 28° del secondo tempo esce il n° 8 Berardi Clau dio ( nato il 06/08/1984) ed entra il calciatore n°16 Lusini Daniele (nato il 10/03/1982); •al 43° del secondo tempo esce il n°11 Liberti Fran cesco nato il (22/11/1995) ed entra il nr. 15 Suzzi Francesco ( nato il 17/01/1994); Rilevato che procedendo in tale maniera la Soc. A.S.D. Polisportiva Borghi ha schierato in campo un calciatore in meno rispetto alla fascia di età: “nato dal 1° gennaio 1 995 in poi”. Considerato che, ai sensi dell’art. 34 bis delle NOIF, e dell’art. 17 comma 5) lett. c) C.G.S. e in relazione al C.U. n° 4 del 27/07/2012, la Soc. A.S.D. Polisportiva Borghi è venuta meno all’ obbligo previsto in materia di utilizzo dei giovani calciatori e, pertanto, alla stessa va inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 P.Q.M. Delibera: - di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Bagnacavallo, di infliggere alla Soc. A.S.D. Polisportiva Borghi la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: BAGNACAVALLO – A.S.D. POLISPORTIVA BORGHI 3 – 0 - di non addebitare la tassa reclamo alla Società Bagnacavallo.
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