COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. PEGASO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 1°.2.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE SIMEONE MARCO, DI SQUALIFICA PER 7 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SARACINO MICHELE E PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI PECIAROLO ALESSIO E COSTA FABIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 DEL 10.1.2013 (Gara: PEGASO – FUTBOL MONTESACRO del 6.1.2013 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 137 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. PEGASO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 1°.2.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE SIMEONE MARCO, DI SQUALIFICA PER 7 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SARACINO MICHELE E PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI PECIAROLO ALESSIO E COSTA FABIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 DEL 10.1.2013 (Gara: PEGASO – FUTBOL MONTESACRO del 6.1.2013 – Campionato II Categoria) La Società PEGASO ha contestato le decisioni con cui il primo giudice ha sanzionato i propri tesserati come a margine, minimizzando gli episodi a loro addebitati e riconducendoli a sole minacce o a frasi di protesta verso il Direttore di gara. La ricorrente sostiene, in particolare, che il Dirigente SIMEONE avrebbe rivolto all’arbitro esclusivamente espressioni ironiche; il calciatore SARACINO, espulso per doppia ammonizione, avrebbe soltanto minacciato l’arbitro senza alcun tentativo di violenza e i suoi compagni di squadra PECIAROLO e COSTA, l’uno si sarebbe limitato a pacate proteste, mentre l’altro sarebbe immune da ogni addebito. La Società PEGASO conclude con la richiesta di riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori SARACINO e PECIAROLO e l’annullamento di quelle a carico del Dirigente SIMEONE e del giocatore COSTA. La reclamante, ritualmente convocata presso questo Organo di Giustizia Sportiva, come da sua richiesta, non si è presentata all’audizione. Si fa presente, in via preliminare, che ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. non è impugnabile in alcuna sede l’inibizione al Dirigente SIMEONE, in quanto inferiore ad un mese. Dalla lettura degli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) si è rilevato che il SARACINO, dopo l’espulsione, ha tenuto nei confronti dell’arbitro un comportamento gravemente e reiteratamente offensnivo, minaccioso ed intimidatorio, mentre i compagni di squadra PECIAROLO e COSTA rivolgevano al Direttore di gara espressioni ingiuriose, minacciose ed intimidatorie. Da quanto descitto pur essendo insussistenti le doglienza della Società PEGASO , le sanzioni offrono margini di ridimensionamento, non essendo la condotta dei calciatori accompagnata da tentativi di violenza nei riguardi dell’arbitro, per cui questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo al Dirigente SIMEONE MARCO. Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato della Società F.C.PEGASO riducendo le squalifiche a carico dei calciatori SARACINO MICHELE da 7 a 5 gare e dei calciatori COSTA FABIO e PECIAROLO ALESSIO da 4 e 3 gare. La tassa reclamo va restituita.
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