DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 09.01.2013 Campionato Nazionale Juniores Delibera del Giudice Sportivo
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 09.01.2013
Campionato Nazionale Juniores
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 5/ 1/2013 RICCIONE CALCIO 1929 - VIRTUS PAVULLESE
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall'Arbitro al 21° minuto del primo tempo sul punteggio di 0-4 a favore della società VIRTUS PAVULLESE, perché la società RICCIONE CALCIO 1929, a seguito dell'infortunio occorso ad un proprio calciatore, si è venuta a trovare con sei calciatori;
- considerato che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per qualsiasi motivo ad avere meno di sette calciatori partecipanti al gioco, come previsto dalla regola 3 del Gioco del calcio e dall'art.73, comma 2 delle N.O.I.F.;
- considerato che a tale condotta corrisponde la sanzione con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 o con quello più favorevole eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, così come previsto dall'art.17 del C.G.S.;
- atteso che deve essere oggettivamente responsabile del regolare svolgimento della gara la società RICCIONE CALCIO 1929;
P.Q.M.
Delibera:
1) di comminare alla società RICCIONE CALCIO 1929 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-4.