COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società US QUINTO ROMANO ASD Camp. 3° Categoria Gir. R Gara del 9-12-2012 tra US Gescal Boys / US Quinto Romano ASD C.U. n. 23 della Delegazione di Milano datato 10-1-2013 La società US QUINTO ROMANO ASD ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo che ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, l’ammenda di euro 100,00, la squalifica del calciatore PISATI Andrea per una gara e l’inibizione del dirigente accompagnatore, PROVENZANO Roberto, sino al 31.1.2013, lamentando che il provvedimento del GS sportivo contiene una violazione procedurale in quanto il reclamo al GS non sarebbe stato preceduto dal relativo preannuncio.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società US QUINTO ROMANO ASD Camp. 3° Categoria Gir. R Gara del 9-12-2012 tra US Gescal Boys / US Quinto Romano ASD C.U. n. 23 della Delegazione di Milano datato 10-1-2013 La società US QUINTO ROMANO ASD ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice sportivo che ha comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, l'ammenda di euro 100,00, la squalifica del calciatore PISATI Andrea per una gara e l'inibizione del dirigente accompagnatore, PROVENZANO Roberto, sino al 31.1.2013, lamentando che il provvedimento del GS sportivo contiene una violazione procedurale in quanto il reclamo al GS non sarebbe stato preceduto dal relativo preannuncio. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, anche alla squadra avversaria rileva : il reclamo non può trovare accoglimento in quanto come previsto dall'Art. 46, comma III, del CGS stabilisce che i reclami avverso le posizioni dei tesserati non necessitano a pena di inammissibilità del relativo preannuncio. Pertanto, la decisione del GS non contiene alcun vizio in procedendo e come tale merita di essere confermata, essendo correttamente motivata e provata. Tutto quanto premesso, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se non ancora versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it