COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 23.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P.D. E.D.P. JESINA FEMMINILE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA E.D.P. JESINA FEMMINILE/GABICCEGRADARA DEL 4.1.2013 COPPA MARCHE CALCIO A CINQUE FEMMINILE (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 105 del 7.1.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 23.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.P.D. E.D.P. JESINA FEMMINILE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA E.D.P. JESINA FEMMINILE/GABICCEGRADARA DEL 4.1.2013 COPPA MARCHE CALCIO A CINQUE FEMMINILE (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 105 del 7.1.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’allenatore IENCINELLA Emanuele, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 27 febbraio 2013, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro e delle calciatrici della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.P.D. E.D.P. Jesina Femminile chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco, si sarebbe collocato in tribuna, incitando ed applaudendo la propria squadra, senza offendere né l’arbitro né le calciatrici della squadra avversaria. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere allontanato l’allenatore Iencinella per reiterate proteste nei suoi confronti; dopo la notifica del provvedimento, lo stesso tecnico gli rivolse un’espressione offensiva; postosi poi in tribuna, il ridetto allenatore in un’occasione offese il secondo arbitro, in un’altra una calciatrice della squadra avversaria. A fine gara, lo Iencinella chiese scusa agli ufficiali di gara per il suo comportamento. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti l’arbitro e la reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa, in parziale riforma del gravato provvedimento, essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso al predetto Iencinella Emanuele, anche in considerazione delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe. P.Q.M. la Commissione, accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.P.D. E.D.P. Jesina Femminile e, per l’effetto, riduce la squalifica dell’allenatore IENCINELLA Emanuele al 7 febbraio 2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it