COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 23.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CASININA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VALFOGLIA TAVOLETO/CASININA CALCIO DEL 12.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 111 del 16.1.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 23.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CASININA CALCIO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA VALFOGLIA TAVOLETO/CASININA CALCIO DEL 12.1.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 111 del 16.1.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava all’A.S.D. CASININA CALCIO la sanzione dell’ammenda di € 400,00 per il comportamento dei propri sostenitori, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro e degli Organi federali e per avere, gli stessi, fatto esplodere quattro petardi, di cui uno in campo. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Casinina Calcio chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, una riduzione della sanzione impugnata. Ammetteva la reclamante gli insulti rivolti all’arbitro, esprimendo, viceversa, perplessità in ordine alla riconducibilità dei petardi ai propri sostenitori. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In base agli atti ufficiali i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Appare tuttavia conforme a giustizia considerare che il comportamento dei sostenitori di una squadra in campo avverso sfugge alla completa possibilità di prevenzione e di controllo da parte della società, onde, senza voler inficiare il principio, la Commissione ritiene che non si possa prescindere, ai fini della determinazione della sanzione, da una graduazione di quella responsabilità. Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria applicata alla società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa.P.Q.M.la Commissione accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. CASININA CALCIO e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 250,00 (duecentocinquanta/00). Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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