COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 24.01.2013 Decisioni Del Giudice Sportivo Territoriale 6.2.1. RICORSO A.S.D. SANTO STEFANO – AVVERSO ESITO GARA (GARA SAN MARTINO-SANTO STEFANO DEL 13/01/2013 – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE “C” – 15^ GIORNATA DI ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 68 del 24.01.2013
Decisioni Del Giudice Sportivo Territoriale
6.2.1. RICORSO A.S.D. SANTO STEFANO - AVVERSO ESITO GARA
(GARA SAN MARTINO-SANTO STEFANO DEL 13/01/2013 - CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA -
GIRONE “C” – 15^ GIORNATA DI ANDATA)
Il Giudice Sportivo Territoriale,
rilevato preliminarmente che:
•la società Santo Stefano, facendo seguito al preannuncio di reclamo di cui al Comunicato
Ufficiale n. 66 del 17/01/2013, ha trasmesso il reclamo nei termini e con le modalità di cui
alle vigenti norme federali;
•la società San Martino non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni;
letto il reclamo rileva che la società Santo Stefano chiede l’applicazione ai danni della società San
Martino della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3. Nel
proprio reclamo, la società Santo Stefano afferma che al 15’ del secondo tempo l’arbitro
concedeva un calcio di rigore a proprio favore per un intervento da ultimo uomo da parte del
portiere locale, con conseguente espulsione. Alla notifica del provvedimento disciplinare il portiere
reagiva scagliandosi contro il calciatore avversario, lanciandogli addosso il pallone e accusandolo
di simulazione. Subito dopo lo colpiva con una testata e con un cazzotto. A difesa del proprio
compagno di squadra interveniva il calciatore Domeneghetti, il quale, a sua volta, veniva
accerchiato da numerosi calciatori avversari i quali gli sferravano diversi spintoni e cazzotti e lo
facevano cadere a terra; gli stessi calciatori avversari continuavano a colpirlo con calci, nonostante
il Domeneghetti non fosse in grado di difendersi. In questo frangente i propri compagni di squadra
si accorgevano che il Domeneghetti aveva perso parte dell’orecchio destro e soltanto così
riuscivano a mettere fine al pestaggio. A questo punto il direttore di gara, che nel frattempo si era
defilato dalla zona dell’aggressione, emetteva il triplice fischio di chiusura, si ritirava nel proprio
spogliatoio e non dava alcuna spiegazione; successivamente convocava uno alla volta i dirigenti di
entrambe le società e consegnava loro sia i documenti che il rapportino di fine gara dal quale si
evinceva che vi erano stati sei espulsi per la squadra locale e tre per quella ospite, senza alcuna
comunicazione in merito. Pertanto la società Santo Stefano chiede la vittoria della partita a
tavolino, considerato sia il comportamento violento e non sportivo posto in essere dai tesserati del
San Martino che ha fatto venir meno le condizioni di tranquillità per portare a termine regolarmente
l’incontro e sia il fatto che l’incontro stesso sarebbe stato sospeso definitivamente perché la
società locale sarebbe rimasta sul terreno di gioco con soli cinque calciatori.
Dalla lettura degli atti ufficiali si evince che al 6’ del secondo tempo veniva espulso il calciatore
MORRONE Andrea (San Martino) “per bestemmia”; successivamente, al 25’ del secondo tempo,
veniva espulso il portiere DI LEGGE Saverio (San Martino) “per aver colpito un avversario saltando
con un calcio all’altezza del ginocchio”. Dopo l’assegnazione del calcio di rigore a favore della
squadra ospite e la conseguente espulsione del portiere, a circa venti metri dall’arbitro, diversi
calciatori di entrambe le squadre iniziavano dapprima a strattonarsi ed a spingersi e
successivamente a tirarsi pugni e calci. Tra questi l’arbitro riconosceva i seguenti calciatori della
società San Martino:
•DI LEGGE Saverio, che prendeva a pugni un avversario,
•DI LEGGE Giovanni, che colpiva violentemente con un calcio un calciatore avversario,
•CIARLARELLA Leo, FORTUNATO Valentino e LA VECCHIA Massimo
ed i seguenti calciatori del Santo Stefano:
•DOMENEGHETTI Pietro, che spingeva un avversario e lo colpiva con un pugno,
•BIELLO Giuseppe ed EVANGELISTA Lucio.
L’arbitro riteneva tutti i predetti calciatori espulsi, Nel frattempo solo l’intervento degli altri tesserati
non coinvolti nella rissa riportava la situazione alla normalità; a questo punto l’arbitro constatava
che, assunti i dovuti provvedimenti disciplinari di cui sopra, pur non avendo la possibilità di
notificare le espulsioni perché le circostanze non glielo permettevano, la società San Martino non
avrebbe più raggiunto il numero minimo di calciatori e, di conseguenza, sospendeva
definitivamente l’incontro. Riferisce sempre l’arbitro che, alla fine della rissa, il calciatore
DOMENEGHETTI Pietro (Santo Stefano) riportava ferite al volto con perdite di sangue per cui il
dirigente accompagnatore DI BARTOLOMEO Antonello (Santo Stefano) si affrettava a richiedere
l’intervento dei sanitari del 118, che accompagnavano in ospedale il Domeneghetti, e dei
Carabinieri che in breve tempo raggiungevano l’impianto e svolgevano gli accertamenti del caso.
Osserva questo GST. Gli atti ufficiali di gara (referto e supplemento di referto) redatti dall’arbitro
sono fonte unica e privilegiata in questo grado di giudizio, ai sensi dell’art. 35 del Codice di
Giustizia Sportiva. I fatti così come riportati dall’arbitro sono meno circostanziati e si discostano
leggermente dalla ricostruzione effettuata dalla società Santo Stefano nel proprio reclamo. Inoltre
per alcuni calciatori partecipanti alla rissa sono particolareggiati e circostanziati, mentre per altri
sono stringati, se non addirittura assenti. Tutto ciò comporta una differente graduazione
nell’infliggere le sanzioni ai calciatori espulsi. Anche per quanto riguarda le conseguenze riportate
dai partecipanti alla rissa, di un calciatore in particolare l’arbitro riferisce di generiche ferite con
fuoriuscite di sangue, senza entrare nel merito.
Sempre dal referto emerge, infine, che la decisione di sospendere definitivamente la gara è da
ricondursi senza ombra di dubbio alla mancanza del numero minimo di calciatori da parte della
società San Martino alla quale e, di conseguenza, alla stessa deve essere inflitta la sanzione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
Per tutti questi motivi, visti gli artt. 73 NOIF e 17 CGS
D E C I D E
1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Santo Stefano;
2. di infliggere alla società San Martino la punizione sportiva della perdita della gara in
epigrafe con il punteggio di 0-3;
3. di squalificare il calciatore DI LEGGE Saverio (San Martino) per cinque gare effettive (di cui
una già scontata) ai sensi dell’art. 19, comma 4 lettera c) CGS;
4. di squalificare il calciatore DI LEGGE Giovanni (San Martino) per tre gare effettive ai sensi
dell’art. 19, comma 4 lettera b) CGS;
5. di squalificare i calciatori della società San Martino CIARLARELLA Leo, FORTUNATO
Valentino e LA VECCHIA Massimo per due gare effettive;
6. di squalificare il calciatore DOMENEGHETTI Pietro (Santo Stefano) per tre gare effettive ai
sensi dell’art. 19, comma 4 lettera b) CGS;
7. di squalificare i calciatori della società Santo Stefano BIELLO Giuseppe ed EVANGELISTA
Lucio per due gare effettive.
Gli altri provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati e relativi alla gara in epigrafe sono
stati pubblicati sul citato Comunicato Ufficiale n. 66 del 17/01/2013. Nulla per la tassa non versata.
Manda alla Segreteria del CR Molise per l’aggiornamento della classifica.
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