COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 68 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3.2. A.S.D. POLISPORTIVA HERMES TORO – SQUALIFICA CALCIATORE (GARA HERMES TORO – ROSETO DEL 5.01.2013 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 1^ RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 68 del 24.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
6.3.2. A.S.D. POLISPORTIVA HERMES TORO – SQUALIFICA CALCIATORE
(GARA HERMES TORO – ROSETO DEL 5.01.2013 – CAMPIONATO PROMOZIONE - 1^ RITORNO)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue.
La società ricorrente, convocata in sede di trattazione come da espressa richiesta, ha sostenuto
che il calciatore Presutti Antonio non ha avuto condotta violenta verso un avversario, ma ha solo
posto in essere un comportamento minaccioso ed ingiurioso dovuto alla provocazione subita dal
medesimo avversario, chiedendo per tale motivo la riduzione della sanzione per tre giornate
inflittagli dal G.S.
Quanto sostenuto non trova conferma nel referto arbitrale, che il Codice di Giustizia Sportiva
considera fonte di prova privilegiata circa il comportamento dei tesserati durante una gara.
Nel referto il direttore di gara indica in un pugno dato all'avversario, per di più a gioco fermo, il
comportamento violento posto in essere dal Presutti e non riporta nessuna azione di provocazione
da parte del calciatore avversario colpito, che potrebbe dare modo di riconoscere una attenuante
alla condotta del suddetto calciatore.
In conseguenza di ciò ed in considerazione che il C.G.S. all'art. 19, comma 4, lett. b), prevede
espressamente per il caso di condotta violenta nei confronti di calciatori la sanzione minima di tre
giornate, la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Presutti Antonio deve essere confermata.
P.Q.M.
delibera di rigettare il ricorso.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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