COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla A.S.D. CBS SCUOLA CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 47 del 10/01/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento alla gara CBS – SALUZZO disputata il 6/01/13 nell’ambito del Campionato di Eccellenza – Girone B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 24.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
c) Reclamo proposto dalla A.S.D. CBS SCUOLA CALCIO avverso le deliberazioni del Giudice
Sportivo contenute nel C.U. n° 47 del 10/01/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle
d’Aosta in riferimento alla gara CBS – SALUZZO disputata il 6/01/13 nell’ambito del
Campionato di Eccellenza - Girone B
Con tempestivo reclamo, inviato a mezzo raccomandata in data 14/01/13, la A.S.D. C.B.S.
SCUOLA CALCIO contesta le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, contenute nel C.U. n° 47 del
10/01/13 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, sostenendo che le stesse sono basate
su una ricostruzione dei fatti non veritiera riportata nel suo rapporto dal direttore della gara C.B.S. – SALUZZO, disputata il 6/01/13 nell’ambito del Girone B del Campionato di Eccellenza e chiede che
venga ridotta la squalifica per tre gare, inflitta al proprio giocatore SARACINO Gabriele, in misura
equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame.
Nel suo puntuale rapporto di gara, l’arbitro riferisce che, al 46° del secondo tempo, allontanava dal
campo il giocatore SARACINO Gabriele perché, a gioco in svolgimento, dopo un contrasto aereo
con un avversario e con palla lontana, tirava una gomitata sul collo a quest’ultimo. Il giocatore
colpito rimaneva a terra per circa due minuti assistito dal medico e dal massaggiatore e veniva,
quindi, sostituito perché non in grado di continuare la gara.
La società reclamante, a discolpa dell’operato del proprio tesserato, riferisce che l’azione
incriminata si è verificata per un contrasto derivante dal tentativo messo in atto dal SARACINO
Gabriele per difendere la palla, avendo l’avversario alle spalle, e dalla successiva rotazione su se
stesso per effettuare un tiro in porta. La differente struttura fisica dei due giocatori ha fatto sì che,
nel movimento, l’avversario, di bassa statura, venisse colpito alla trachea, tanto da aver subito una
immediata difficoltà respiratoria.
Poiché, nel contrasto fra le due versioni, si deve maggiormente dar credito alla descrizione
dell’episodio effettuata dal direttore di gara nel suo rapporto, che, si rammenta, costituisce piena
prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare,
La Commissione disciplinare territoriale,
•ritenendo il comportamento del suddetto frutto di una ingiustificata violenza gratuita e non
conseguente ad un banale contrasto di gioco;
•valutata, quindi, incensurabile la decisione impugnata, sia in ordine al merito, sia in ordine
alla motivazione ed alla congruità della sanzione adottata dal Giudice Sportivo;
RESPINGE
il ricorso di cui trattasi, disponendo l’incameramento della prescritta tassa di reclamo, che deve
essere addebitata alla A.S.D. C.B.S. SCUOLA CALCIO, perché non versata e, conseguentemente
CONFERMA
la squalifica per TRE gare effettive inflitta al giocatore SARACINO Gabriele.
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