COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della A.C.F. BIELLESE avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale Com. Reg. Piemonte e Valle d’Aosta n. 44 del 13.12.2012, con il quale veniva comminata la squalifica per nove giornate ai giocatori BANI Elisa e MAUGERI Sara (gara Casale / Biellese del 9.12.2012-Campionato Regionale Serie C Femminile)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della A.C.F. BIELLESE avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul comunicato ufficiale Com. Reg. Piemonte e Valle d’Aosta n. 44 del 13.12.2012, con il quale veniva comminata la squalifica per nove giornate ai giocatori BANI Elisa e MAUGERI Sara (gara Casale / Biellese del 9.12.2012-Campionato Regionale Serie C Femminile) Con il ricorso in oggetto la società BIELLESE richiede una riduzione delle sanzioni comminate alle proprie tesserate BANI Elisa e MAUGERI Sara, adducendo tra l’altro che la condotta violenta tenuta dalle stesse all’uscita dal terreno di gioco (attraverso un cancelletto che avrebbe dovuto essere chiuso) ed a seguito della loro giusta espulsione, era stata in parte determinata dalla necessità di difendersi da una aggressione asseritamente subita da una persona non identificata, in conseguenza della quale la sig.ra BANI per difendersi avrebbe subito danni fisici. La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e la documentazione di gara, rileva che la ricostruzione dei fatti fornita dalle ricorrente è in parte contrastante con quanto risultante dal referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva. L’arbitro infatti ha riferito in modo inequivoco che entrambe le calciatrici, a seguito del provvedimento di espulsione, si allontanavano dal terreno di gioco continuando ad insultarlo e la sig.ra Maugeri tentando anche di attingerlo con uno sputo; la sig.ra Bani tirava un calcio ad una sedia in prossimità degli spogliatoi, la sig.ra Maugeri scagliava una sedia contro un muro e quindi, al sopraggiungere di una persona che si lamentava del loro comportamento, entrambe reagivano violentemente nei suoi confronti. Pur ritenendo dunque che la condotta tenuta dalle due calciatrici debba essere rigorosamente sanzionata, codesta Commissione Disciplinare, in base all’esame del caso concreto e di quanto accaduto, è dell’avviso possa essere disposta una lieve riduzione della sanzione comminata dal giudice sportivo. Per tali motivi la Commissione RIDUCE a sette giornate la squalifica comminata alle calciatrici BANI Elisa e MAUGERI Sara. Nulla si dispone relativamente alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it