COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare e) Ricorso della Società ASD SAN LUIGI CAMBIANO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 26 della Delegazione Provinciale di Torino del 13.12.2012 in riferimento alla gara SAN BERNARDO – SAN LUIGI CAMBIANO del 2.12.2012 valida per il Campionato di II categoria – Girone G
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 24.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
e) Ricorso della Società ASD SAN LUIGI CAMBIANO avverso la decisione del Giudice
Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 26 della Delegazione Provinciale di Torino del
13.12.2012 in riferimento alla gara SAN BERNARDO – SAN LUIGI CAMBIANO del 2.12.2012
valida per il Campionato di II categoria – Girone G
Con il ricorso in oggetto la ricorrente censura la decisione del G.S. che accoglieva il ricorso della
Società SAN BERNARDO in merito al mancato impiego da parte della consorella sin dall’inizio e per
tutto il corso della gara di almeno un calciatore nato dal 1.1.1990 in poi, chiedendo l’annullamento di
tutte le sanzioni inflitte dal G.S. e l’omologazione del risultato conseguito sul campo.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ricorrente infatti ha impiegato per tutto il corso della gara, sin dall’inizio, il giocatore RICCARDI
Fabio, nato il 5.6.1993, come da Tessera FIGC n. 05312 (con scad. 24.9.2014), prodotta in atti.
La data di nascita di tale giocatore è stata però erroneamente riportata nella distinta di gara dove il
calciatore RICCARDI Fabio è indicato come nato il 5.6.1983 anziché il 5.6.1993 (corretto è invece il
nr. di tessera riportato che conferma la bontà della tesi della reclamante), di cui l’equivoco in cui è
caduta la società avversaria ed il G.S. che non poteva sapere, né accorgersi dell’errore.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare annulla integralmente la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n.26
del 13.12.2012 della Delegazione Provinciale di Torino e dispone l’omologazione del risultato
conseguito sul campo al termine della gara SAN BERNARDO – SAN LUIGI CAMBIANO terminata
0-0.
Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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