COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 24.01.2013 Delibera del GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 13/ 1/2013 AUDACE CERIGNOLA – REAL RACALE

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 24.01.2013 Delibera del GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 13/ 1/2013 AUDACE CERIGNOLA - REAL RACALE IL GIUDICE SPORTIVO Rilevato che la società Real Racale non si è presentata presso il campo sportivo della società Audace Cerignola nei tempi di tolleranza previsti dalle normative vigenti (45 minuti dopo il termine fissato per 'l'inizio della gara); che con fax inviato martedì 15/01/2013 alle ore 17,16 l'A.S.D. Real Racale giustificava la propria assenza invocando la causa di forza maggiore, perchè il pulman che trasportava i calciatori avrebbe subito un avaria e sarebbe stato rimorchiato in sede; che a sostegno del reclamo allegava dichiarazione privata rilasciata dalla Protopapa Tour Scarl e fattura emessa dalla Gaetani Autoservice Sas Osserva questo Giudice Sportivo che , ai sensi dell'art.46 comma 1 CGS,i reclami devono essere preannunciati a mezzo fax / telegramma entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. Pertanto il termine per inoltrare il preannuncio è inutilmente scaduto alle ore 24 di lunedì 14/01/2013: da tale violazione deriva l'inammissibilità del reclamo propsto dalla A.S.D. REAL RACALE. Per mera completezza espositiva, risultando assorbente la violazione testè citata, si rimarca che al preannuncio di reclamo non è stata allegata alcuna relazione di servizio proveniente da Organi di Pubblica Sicurezza (Polizia, Carabinieri e Polizia Municipale) che attestasse la verificazione dell'evento dedotto. Tale carenza documentale contrasta con la costante giurisprudenza di questo Ufficio ed avrebbe comunque comportato il rigetto del ricorso nel merito. PQM 1) dichiara inammissibile per tardività il reclamo proposto dall'A.S.D. REAL RACALE e, per l'effetto, 2) commina all'A.S.D. REAL RACALE la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore dell'AUDACE CERIGNOLA; 3) commina all'A.S.D. REAL RACALE la penalizzazione di UN punto in classifica; 4) commina all'A.S.D. REAL RACALE l'ammenda di euro 500 per prima rinuncia; 5) commina all'A.S.D.REAL RACALE l'ammenda di euro 400 quale indennizzo per il mancato incasso
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it