COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES Gara: A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE – A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE del 22 Dicembre 2012. (Reclamo della A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente SUGLIA Pasquale di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 27 Dicembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 del 24.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Gara: A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE – A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE del 22 Dicembre
2012. (Reclamo della A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE in opposizione ai provvedimenti disciplinari
adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente SUGLIA Pasquale di cui alla delibera riportata
sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 27 Dicembre 2012 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
effettuati i necessari accertamenti;
ritenuto che il comportamento meramente antisportivo del dirigente SUGLIA Pasquale può
ritenersi punito con la sanzione della inibizione fino al 27 Marzo 2013
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Ridursi al 27 Marzo 2013 la inibizione inflitta al dirigente SUGLIA Pasquale della società
A.S.D. NEW TEAM CELLAMARE;
- non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del recalmo
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