COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 24.01.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO • gara del 20/ 1/2013 FERRINI – HALLEY ASSEMINI 80
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 24.01.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
• gara del 20/ 1/2013 FERRINI - HALLEY ASSEMINI 80
Il Giudice Sportivo,
letti gli atti ufficiali, inclusi il supplemento di rapporto arbitrale
e la dichiarazione scritta della società Halley Assemini ad esso
allegata su espressa richiesta del direttore di gara, rileva che:
al minuto 34' del primo tempo il calciatore Tonut Memet Nicu veniva
sanzionato con un provvedimento di ammonizione a seguito di un gesto
di protesta plateale contro una decisione arbitrale e nel medesimo
frangente il dirigente accompagnatore ufficiale della società Halley
Assemini 80 si rivolgeva al direttore di gara asserendo che dalla
"panchina" della società Ferrini fossero stati indirizzati insulti di
natura discriminatoria nei confronti dello stesso calciatore Tonut
Memet Nicu e che se gli stessi si fossero ripetuti, "sarebbero stati
costretti a ritirare la squadra". Il direttore di gara, che nella sua
relazione riferisce di non essere stato in grado di percepire tali
espressioni verbali e quindi di essersi trovato nell'impossibilità di
adottare alcun provvedimento in merito, non poteva far altro che
invitare ad un comportamento più sereno tutti i presenti, ricevendo in
tale occasione assicurazioni da parte dell'allenatore della società di
casa, il quale garantiva che simili condotte non si sarebbero
verificate nel prosieguo dell'incontro. La gara proseguiva quindi per
i pochi restanti minuti, sino al termine della prima frazione di
gioco.
Notando che, alla scadenza del tempo di riposo, la squadra dell'Halley
Assemini 80 non aveva ancora fatto rientro sul terreno di gioco per la
disputa del secondo tempo, il direttore di gara si recava presso lo
spogliatoio ad essa assegnato, all'interno del quale scorgeva il
calciatore Memet Tonut Nicu che piangeva nel contesto di un inusuale
e assoluto silenzio da parte dei compagni di squadra. L'allenatore
della squadra ospite comunicava quindi all'arbitro che "i suoi
giocatori non sarebbero scesi in campo per proseguire la gara". Pochi minuti dopo, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della soc. Halley
Assemini 80 confermava l'indisponibilità della propria società a
continuare la gara, poiché oltre al calciatore Memet Tonuc Nicu, anche
il resto della squadra "era scossa" in conseguenza della situazione
creatasi. Preso atto di tale irrevocabile decisione ed acquisita, ad
ulteriore conferma di ciò, dichiarazione scritta a firma del capitano
della società Halley Assemini 80, l'arbitro decretava dunque la
definitiva sospensione della gara;
Considerato, in via preliminare, che al momento della supposta
condotta discriminatoria denunciata dalla società Halley Assemini, il
direttore di gara non era stato in grado di udire alcuna espressione
connotabile come tale e che per tale motivo non sussistono riscontri
oggettivi che possano porre a carico della società Ferrini o di suoi
tesserati alcun rilievo di carattere disciplinare;
Acclarato che nell'ordinamento calcistico nessuna norma consente ad
una squadra di rinunciare alla prosecuzione di una gara o di non
riprendere il gioco se non in conformità alle disposizioni arbitrali e
ritenuto, peraltro, che non possa essere investito di rilevanza
disciplinare a carico dei tesserati il gesto di spontanea solidarietà
nei confronti di un compagno di squadra emotivamente turbato, seppur,
per quanto agli atti, solo asseritamente vittima di un eventuale, e
non ufficialmente provato, comportamento discriminatorio;
Osserva che:
-dagli atti ufficiali non emergono riscontri probatori a conferma
dell'episodio denunciato dalla società Halley Assemini 80 che, a dire
della stessa, sarebbe stato all'origine della situazione
successivamente manifestatasi all'interno degli spogliatoi,
conseguentemente alla quale veniva assunta la decisione di rinunciare
alla prosecuzione della gara;
-pertanto negli atti ufficiali si rileva, all'origine della
sospensione della gara, esclusivamente la condotta della società
Halley Assemini 80 che, pur non disconoscendo la situazione di
turbamento che si veniva a creare all'interno del suo spogliatoio, non
giustificava la decisione di non riprendere il gioco al termine
dell'intervallo di gara;
PQM, DELIBERA
- di sanzionare, ai sensi dell'art. 53 delle NOIF, la società Halley
Assemini 80 con la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 4-1, maturato sul campo al momento della sospensione,
poiché più favorevole alla società Ferrini, e con un punto di
penalizzazione in classifica;
- di non irrogare ulteriori pene accessorie a carico della società
Halley Assemini 80, e di non adottare alcun provvedimento disciplinare
a carico dei suoi tesserati in considerazione dell'eccezionalità della
situazione e del contesto in esame come sopra motivato.