COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. SAN PAOLO APOSTOLO (Campionato Giovanissimi – Delegazione Provinciale di Sassari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 28.12.2012. Gara Ozierese / San Paolo Apostolo del 09.12.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. SAN PAOLO APOSTOLO (Campionato Giovanissimi – Delegazione Provinciale di Sassari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 19 del 28.12.2012. Gara Ozierese / San Paolo Apostolo del 09.12.2012. Con reclamo tempestivamente depositato la società San Paolo Apostolo ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale alla ricorrente è stata inflitta la sanzione pecuniaria di Euro 40,00 per contestazioni offensive di sostenitori, dirigenti e calciatori nei confronti del direttore di gara; avverso l’inibizione nei confronti dei dirigenti Contini, Marongiu e Temussi fino al 06.01.2013 e del dirigente Concu fino al 20 gennaio 2013, per insulti reiterati nei confronti dell’arbitro; avverso la squalifica di tre giocatori per due gare e di quattro giocatori per una gara per insulti nei confronti del direttore di gara. La ricorrente infine chiede la ripetizione della gara per manifesti errori tecnici del direttore di gara. La Commissione, lette le carte procedimentali, sentiti il direttore di gara e il rappresentante della ricorrente, delibera quanto segue. Preliminarmente, per quanto concerne il reclamo avverso l’ammenda lo stesso è inammissibile ex art.45, comma 3° lett.d); alla stessa stregua sono pure inammissibili i punti del reclamo relativi all’impugnazione dell’inibizione a carico dei dirigenti e delle squalifiche per i giocatori rispettivamente ex art. 45, comma 3 lett.a). In ordine invece alla richiesta di ripetizione della gara, al di la della legittimità dell’operato arbitrale posto in essere fra il primo e secondo tempo, giova evidenziare la circostanza che la partita è stata sospesa a seguito di numerosi provvedimenti di espulsione che hanno determinato l’assenza del numero legale dei giocatori necessari per la regolare prosecuzione della gara. Ne deriva la sussistenza del presupposto normativo sufficiente per comandare la sospensione della partita, ovvero la partecipazione alla gara di meno di sette giocatori. Per tutte queste ragioni, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’incamero della tassa.
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