COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA Gara Lulese / Tonara del 26.02.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA Gara Lulese / Tonara del 26.02.2012. La Società Polisportiva Lulese, in data 8 marzo 2012, presentava rituale reclamo avverso le delibere del Giudice Sportivo, con le quali, in relazione alla partita di cui in epigrafe, era stato disposto quanto segue: a) sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3; b) ammenda di € 500,00; c) attribuzione a carico della Società dei danni subiti dal direttore di gara; d) squalifica per tre gare del calciatore Siazzu Stefano. La Società reclamante chiedeva: a) l’omologazione del risultato conseguito sul campo (2 a 1 a favore della Lulese) o in subordine la ripetizione della gara; b) l’annullamento dell’ammenda o in subordine la sua riduzione; c) riduzione della squalifica inflitta al calciatore Siazzu. La decisione del Giudice Sportivo era stata assunta sulla base di quanto esposto dall’arbitro nel rapporto di gara e nell’allegato supplemento. Questi dichiarava che al 41’ del secondo tempo il Siazzu, espulso per doppia ammonizione, lo aveva apostrofato con parole ingiuriose e minacciose e che poco dopo, al 91’, dopo che egli aveva espulso altri due calciatori della Lulese, una ventina di tifosi della squadra di casa dagli spalti si erano diretti minacciosamente verso di lui, senza riuscire a raggiungerlo perché bloccati dai Carabinieri e dal presidente della Lulese; ristabilita apparentemente la calma dopo tre minuti, considerato che molti sostenitori locali continuavano a sostare minacciosamente nel campo, ritenendo che non ci fossero più le necessarie condizioni di serenità per dirigere la gara, l’aveva ripresa solo pro – forma. Aggiungeva l’arbitro che, al termine della partita, mentre si stava recando nello spogliatoio accompagnato dai Carabinieri, era stato colpito alle spalle e alla schiena da due pugni sferratigli da una persona a lui sconosciuta ma certamente riconducibile alla Lulese in quanto indossava la tuta della Società ed era stato inoltre fatto oggetto di minacce, insulti, sputi e lancio di noccioline; infine era riuscito ad allontanarsi dall’impianto, sempre scortato dai carabinieri, solo dopo che tutti i tifosi si erano allontanati, e in tale occasione si era accorto che la sua autovettura, parcheggiata nel luogo consigliatogli da un dirigente della Lulese, era piena di strisciate su entrambi i lati della carrozzeria.Al rapporto arbitrale è allegato un certificato del 26.2.2012 del Pronto Soccorso dell’ospedale di Bosa nel quale è diagnosticata al direttore di gara una “contusione regione dorsale dx e lombare sn”con prognosi di giorni quattro. La Società Lulese, nell’atto di reclamo, escludeva che vi fosse stata una invasione di campo da parte della tifoseria locale, affermando che le persone che sostavano nel campo erano solo i componenti delle rispettive panchine, i carabinieri in servizio e i presidenti delle due società; precisava inoltre che i carabinieri, con la collaborazione dei due presidenti e del capitano della Lulese, si erano adoperati per ripristinare nel giro di pochi minuti un clima di assoluta sicurezza, ragion per cui esistevano le condizioni per concludere regolarmente la partita. Nel reclamo si attestava poi che la mancata comunicazione ai due capitani di una eventuale prosecuzione della gara pro – forma prova che lo stesso arbitro non aveva riscontrato al momento alcun motivo plausibile che giustificasse tal scelta; la situazione di calma e tranquillità sarebbe inoltre dimostrata dalla partecipazione del direttore di gara allo spuntino organizzato nel “terzo tempo” nel corso del quale egli consumava un panino e un bicchiere di aranciata; quanto poi ai danni che l’arbitro asserisce di avere subito alla propria autovettura, si rileva nel reclamo innanzitutto che questi non aveva lasciato le chiavi in custodia ad alcun dirigente della Lulese ed inoltre che, al momento della partenza, non aveva segnalato nulla in proposito ai carabinieri ancora presenti sul posto. Il direttore di gara, nel corso dell’audizione avanti la Commissione,confermava integralmente il suo rapporto, aggiungendo di non avere detto ai capitani delle due squadre di voler proseguire la partita pro- forma perché, considerata la situazione, aveva ritenuto opportuno non effettuare tale comunicazione; quanto alla sua autovettura, precisava che, al suo arrivo, aveva consegnato le chiavi al dirigente accompagnatore della Lulese; negava poi di avere partecipato allo spuntino organizzato dalla società ospitante; dichiarava infine che, rientrato a Bosa, sua città di residenza, si era recato immediatamente al Pronto Soccorso perché sentiva dolore nelle parti del corpo ove era stato colpito. Il rappresentante della società reclamante, sentito dalla Commissione, ribadiva tutto quanto esposto nell’atto di reclamo. La Commissione, rilevata l’esistenza di macroscopiche difformità tra la versione dei fatti resa dall’arbitro e quella fornita dalla reclamante, in particolare in ordine alla presunta invasione di campo da parte della tifoseria della Lulese, decideva di trasmettere gli atti del procedimento alla Procura Federale per il compimento di specifiche indagini. Con nota del 20.11.12, la Procura Federale, compiute le richieste indagini, ha osservato che le ragioni rappresentate dalla Polisportiva Lulese hanno trovato parziale riscontro. In particolare si deve escludere che si sia verificata una invasione di campo da parte di una ventina di tifosi della squadra di casa, mentre è verosimile che, nei minuti finali della partita, nella concitazione del momento, il direttore di gara abbia erroneamente considerato come estranei provenienti dagli spalti coloro che in realtà erano i tesserati già presenti sul campo che si accalcavano intorno a lui protestando per le espulsioni quasi contemporanee di tre giocatori della Lulese. Quanto poi alla riferita aggressione dell’arbitro al termine della gara, è verosimile che questi nella confusione abbia subito qualche spintone, magari anche da parte di un estraneo entrato nel frattempo in campo dalle tribune, mentre è poco credibile che sia stato colpito con pugni, non avendo segnalato tale fatto né ai carabinieri né ai presidenti delle due squadre che lo stavano scortando. Il direttore di gara è stato inoltre smentito in ordine alla circostanza della partecipazione allo spuntino, in quanto la sua presenza, anche se per pochi minuti, è stata confermata dai presidenti di entrambe le società; e suscita perplessità anche il fatto che non abbia fatto presente a nessuno, neanche ai carabinieri che lo accompagnavano, di avere riscontrato atti di vandalismo sulla sua autovettura. Tutto ciò premesso, la Commissione rileva quanto segue. La sanzione inflitta al calciatore Siazzu deve essere confermata; infatti la squalifica per tre gare appare equa e proporzionata alla gravità del fatto a lui attribuito, consistente in un comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro tenuto subito dopo la notifica del cartellino rosso per doppia ammonizione. Deve essere confermata anche la sanzione della perdita della gara a tavolino a carico della Società Lulese, in quanto conseguenziale al provvedimento adottato dall’arbitro di proseguire la partita negli ultimi minuti solo pro – forma; in proposito non possono esservi dubbi sulla legittimità della decisione presa dal direttore di gara, in quanto l’art. 64 N.O.I.F. attribuisce al medesimo ampia discrezionalità in proposito, per fini cautelativi o di ordine pubblico, allorché si verifichino fatti o situazioni pregiudizievoli della sua incolumità personale o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio. Occorre invece ridurre la sanzione dell’ammenda di € 500,00 inflitta alla società reclamante. Infatti, se non può escludersi che, nei minuti finali della partita, da parte di numerosi tesserati della Lulese, vi sia stata una vibrata e scomposta protesta per alcune decisioni arbitrali, tale da determinare la sospensione della gara e la sua prosecuzione pro – forma, è emerso dalle indagini compiute dalla Procura Federale che i fatti realmente accaduti sono stati sicuramente meno gravi di come riportati nel rapporto arbitrale; nessuna invasione di campo da parte degli spettatori durante la gara vi è stata e nessun pugno risulta essere stato inferto volontariamente all’arbitro, forse colpito solo involontariamente da qualche spintone in mezzo alla calca. Occorre anche mettere in risalto che, come è stato riconosciuto dallo stesso direttore di gara, il presidente della società Lulese si adoperava efficacemente per tenere a bada le persone più esagitate collaborando con i carabinieri, presenti alla gara su richiesta della Società stessa. Pertanto la sanzione equa da infliggere alla Società risulta essere quella di € 100,00. La delibera del Giudice Sportivo deve essere modificata anche in relazione alla condanna al risarcimento dei danni subiti dall’arbitro. Infatti non si rileva alcuna responsabilità in proposito della società Lulese, non essendo stato confermato che il direttore di gara abbia lasciato in custodia la sua autovettura ai dirigenti della società stessa. La Commissione pertanto, in parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA: di ridurre la sanzione dell’ammenda inflitta alla Società Polisportiva Lulese da € 500,00 a € 100,00; escludere l’obbligo a carico della Società Polisportiva Lulese di risarcire i danni subiti dal direttore di gara; confermare nel resto. DISPONE il non addebito della tassa.
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