COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 300 del 22.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°86/A A.S.D. VIRTUS TERMINI (PA), avverso sualifica per cinque gare calciatore Palumbo Giovanni – Campionato C5 C1 Gara Virtus Termini/Arcobaleno Ispica del 22/12/2012 – C.U. N° 267/40 C5 del 03/01/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 300 del 22.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°86/A A.S.D. VIRTUS TERMINI (PA), avverso sualifica per cinque gare calciatore Palumbo Giovanni - Campionato C5 C1 Gara Virtus Termini/Arcobaleno Ispica del 22/12/2012 – C.U. N° 267/40 C5 del 03/01/2013 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Virtus Termini, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata. In particolare la reclamante chiede che la sanzione venga ridotta in relazione al fatto che si sarebbe trattato di un gesto di nervosismo non caratterizzato da violenza, tesi questa ribadita in sede di comparizione. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il referto di gara, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura del predetto atto si rileva che al 16’ del 2° tempo il calciatore Palumbo Giovanni veniva espulso per avere dato una gomitata in faccia ad un calciatore avversario. Lo stesso calciatore, al termine della gara, reiterava l’aggressione ai danni dell’avversario colpendolo con un pugno al volto. In ragione di quanto sopra l’appello non può trovare accoglimento in quanto la sanzione comminata dal giudice di prime cure è congrua e non meritevole di alcuna riduzione in ragione del comportamento reiteratamente violento posto in essere dal Palumbo Giovanni. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€130,00) non versata.
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