COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 300 del 22.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°90/A A.S.D. NUOVA IGEA (ME), avverso inibizione fino al 15.03.2013 sig. Accetta Giuseppe; inibizione sino al 05.03.2013 sig. Chiofalo Natale Massimo; squalifica fino al 10 febbraio 2013 allenatore sig. Alacqua Lorenzo, squalifica per tre gare calciatori Puzone Andrea e Quattrocchi Carmelo – Campionato Eccellenza Girone “B” Gara Atl. Gela/Nuova Igea del 05/01/2013 – C.U. N° 280 del 10/01/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 300 del 22.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°90/A A.S.D. NUOVA IGEA (ME), avverso inibizione fino al 15.03.2013 sig. Accetta Giuseppe; inibizione sino al 05.03.2013 sig. Chiofalo Natale Massimo; squalifica fino al 10 febbraio 2013 allenatore sig. Alacqua Lorenzo, squalifica per tre gare calciatori Puzone Andrea e Quattrocchi Carmelo - Campionato Eccellenza Girone “B” Gara Atl. Gela/Nuova Igea del 05/01/2013 – C.U. N° 280 del 10/01/2013 Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Nuova Igea, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il reclamo in questione è inammissibile per quanto riguarda la posizione dell’allenatore sig. Alacqua Lorenzo ai sensi dell’art.45 comma 3 lett. b) del C.G.S. in quanto la squalifica a suo carico non è superiore ad un mese. Nel merito questa Commissione Disciplinare Territoriale osserva che la reclamante non contesta i fatti così come riportati dal direttore di gara che, ai sensi dell’articolo 35 comma 1.1 del C.G.S., fa piena fede dei fatti posti in essere dai tesserati nel corso di svolgimento della gara. Il ragione di quanto sopra le sanzioni a carico dei dirigenti Accetta Giovanni e Chiofalo Natale massimo appaiono congrue in relazione ai fatti loro rispettivamente ascritti e non meritevoli di alcuna riduzione. Così come non appare meritevole di riduzione la squalifica a carico del calciatore Quattrocchi Carmelo in quanto congrua anche in relazione al ruolo di capitano assunto. Di contro il reclamo deve trarre accoglimento limitatamente alla squalifica inflitta al calciatore Puzone Andrea che va ridotta come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla squalifica a carico dell’allenatore sig. Alacqua Lorenzo. Ridetermina in due gare effettive la squalifica a carico del calciatore Puzone Andrea. Rigetta per il resto il proposto reclamo. Per l’effetto senza addebito di tassa.
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