COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 300 del 22.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 95/A A.S.D. PELORO ANNUNZIATA (ME), avverso inibizione dirigente Sig. Lo Nostro Stellario fino al 15/04/2013 – Gara 2^ categoria girone F ME Usclo Pace/Calatabiano del 05/01/2013 – C.U. N° 280 del 10/01/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 300 del 22.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 95/A A.S.D. PELORO ANNUNZIATA (ME), avverso inibizione dirigente Sig. Lo Nostro Stellario fino al 15/04/2013 - Gara 2^ categoria girone F ME Usclo Pace/Calatabiano del 05/01/2013 – C.U. N° 280 del 10/01/2013 La Società A.S.D. Peloro Annunziata propone appello avverso al provvedimento sopra indicato, sostenendo che il dirigente Sig. Lo Nostro Stellario si è introdotto sul terreno di gioco, durante la gara tra altre società, in quanto intento al proprio lavoro nell'impianto, appunto gestito dalla A.S.D. Peloro Annunziata a seguito di regolare affidamento dal Comune di Messina. L'intervento del direttore di gara, a dire dell'appellante, ha generato un inutile e dannoso diverbio, a seguito del quale è stata adottata dal Giudice Sportivo Territoriale una sanzione meritevole di riduzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue. A norma dell'art. 35 n. 1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto è dato leggere che il Sig. Lo Nostro assumeva grave contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro che poi, a fine gara, tentava di aggredire. Sono pertanto da disattendere le considerazioni difensive, a nulla rilevando che il Sig. Lo Nostro sia incaricato della gestione dell'impianto, in quanto a termine di regolamento non è ammesso che nel corso dello svolgimento della gara entrino nel terreno di gioco persone estranee ai partecipanti. Risulta esagerata la reazione del Sig. Lo Nostro ad un legittimo e doveroso intervento del direttore di gara. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00)
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