COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 300 del 22.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 97/A A.S.D. FUTSAL MESSINA (ME), avverso squalifica per quattro gare calciatore Smedile Gaetano – Gara C5 serie C1 “A” Catania C5/Futsal Messina del 12/01/2013 – C.U. N° 289/42 C5 del 16/01/2013. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Futsal Messina, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 300 del 22.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 97/A A.S.D. FUTSAL MESSINA (ME), avverso squalifica per quattro gare calciatore Smedile Gaetano - Gara C5 serie C1 “A” Catania C5/Futsal Messina del 12/01/2013 – C.U. N° 289/42 C5 del 16/01/2013. Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Futsal Messina, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata. In particolare la reclamante, pur ammettendo il comportamento del proprio tesserato, ne dà una versione riduttiva ed in particolare sostiene che il sig. Smedile ha sì protestato, senza però eccedere in comportamenti da potere definire minacciosi, avendo solo contestato garbatamente e educatamente una decisione arbitrale adottata nel corso della gara. Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale osserva che, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S., il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare, dalla lettura del predetto documento ufficiale si evince che il calciatore sig. Smedile Gaetano, a fine gara, assumeva contegno particolarmente irriguardoso, offensivo e minaccioso. Non è pertanto pienamente riscontrabile quanto asserito dall’appellante circa il comportamento del calciatore a fine gara, a suo dire autore di proteste espresse in maniera garbata ed educata. L'appello può tuttavia trovare parziale accoglimento e la sanzione ridotta come in dispositivo, commisurandola all’effettiva portata delle espressioni usate dal sig. Smedile, solo larvatamente minacciose e poste in essere in unico contesto, senza il verificarsi di conseguenza alcuna. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone contenersi in tre giornate di gara la sanzione a carico del calciatore Sig. Smedile Gaetano. Senza addebito di tassa reclamo.
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