LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 169 del 28.01.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 16) RICORSO DEL CALCIATORE Rosario GAGLIONE/G.S.D.NUVLA S.FELICE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 169 del 28.01.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
16) RICORSO DEL CALCIATORE Rosario GAGLIONE/G.S.D.NUVLA S.FELICE
Con Racc.A.R. in data 15/12/2012 il sig.Rosario GAGLIONE, proponeva ricorso a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società G.S.D. NUVLA S.FELICE un accordo
economico prevedente il compenso lordo di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.
Si rileva preliminarmente che al ricorso non a stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della
Racc.A.R. inviata alla Società l'attestazione del versamento della prescritta tassa reclamo di €.50,00 e la copia dell'Accordo Economico depositato (cosi come previsto dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.)
P.Q.M
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
Sig.Rosario GAGLIONE, nei confronti della Società G.S.D.NUVLA S.FELICE per violazione dell'art.25/bis del Regolamento L.N.D.