COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale n. 38 del 24.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SG LATZFONS AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 32 DEL 29/11/2012 CON IL QUALE E’ STATA COMMINATA LE SEGUENTE SANZIONE – IN RELAZIONE ALLA GARA DEL 25/11/2012 ASV LATSCH / SG LATZFONS DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE A LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL GIOCATORE PITTSCHIELER FRANZ
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale n. 38 del 24.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SG LATZFONS AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 32 DEL 29/11/2012 CON IL QUALE E' STATA COMMINATA LE SEGUENTE SANZIONE
– IN RELAZIONE ALLA GARA DEL 25/11/2012 ASV LATSCH / SG LATZFONS DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE A LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL GIOCATORE PITTSCHIELER FRANZ
La società SG LATZFONS, con ricorso ritualmente presentato ha impugnato il provvedimento disciplinare in oggetto, con il quale il G.S. ha comminato le sanzioni sopra indicate per i motivi contenuti nel C.U. n. 32 del 29/11/2012. La ricorrente chiede la riduzione della sanzione, sostenendo che il gesto del giocatore, che si è tolto la maglia dopo l'espulsione dinnanzi alla tribuna, gettandola a terra, era un gesto di rabbia contro se' stesso.
Il reclamo è infondato.
Dopo attenta lettura del referto arbitrale la commissione disciplinare ritiene di confermare la squalifica comminata in quanto ritiene che i fatti siano descritti con assoluta certezza.
La sanzione applicata si ritiene congrua nel suo ammontare.
P.Q.M.
La Commissione delibera di respingere il ricorso e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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