LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85/TB del 22.01.2013 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA CASALE – PRO PATRIA DEL 19 GENNAIO 2013

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85/TB del 22.01.2013 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA CASALE – PRO PATRIA DEL 19 GENNAIO 2013 - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, r i l e v a - che al 38’ del 1° tempo di gara, a gioco fermo, in attesa della battuta di un calcio d’angolo il calciatore della società Pro Patria n. 2 Paganini Luca, strattonava un avversario incorrendo nella ammonizione da parte dell’arbitro; - mentre quest’ultimo procedeva all’esecuzione del provvedimento disciplinare il calciatore n. 11 della società Casale, precedentemente strattonato dal Paganini, colpiva quest’ultimo con una manata al volto, in reazione; - a seguito di tale episodio l’arbitro procedeva all’espulsione del calciatore Ribeiro Fabiano della società Casale; - tale ultimo provvedimento scatenava la reazione del medesimo calciatore e dei suoi compagni di squadra che lamentavano un comportamento di discriminazione razziale da parte del calciatore Paganini per il tenore delle frasi rivolte da quest’ultimo al calciatore Ribeiro; - che nel suo rapporto l’arbitro precisa di non aver avuto percezione di tale asserito comportamento da parte del Paganini; - che nella circostanza entravano sul terreno di gioco l’allenatore del Casale Latartara Francesco ed il dirigente della società Casale, Bonafè Cristian, il quale assumeva comportamento polemico ed aggressivo nei confronti dei calciatori della Pro Patria e dello stesso direttore di gara, accusato di non aver assunto provvedimenti disciplinari; gli stessi venivano allontanati dall’arbitro. - una volta riportata la calma il capitano del Casale comunicava verbalmente (e successivamente con dichiarazione scritta) la volontà della squadra del Casale di non proseguire la gara per solidarietà con il compagno asseritamente oggetto di comportamento di discriminazione razziale, con conseguente abbandono del terreno di gioco. L’arbitro pertanto dichiarava sospesa definitivamente la gara al 45’ minuto del 1° tempo. o s s e r v a - che dagli atti ufficiali non è riconducibile alcun elemento che confermi la motivazione addotta della società Casale e per la decisione assunta di ritiro dal terreno di gioco; - che pertanto dagli atti ufficiali emerge esclusivamente un comportamento della società Casale passibile di provvedimento ex art. 53 NOIF. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a a) di infliggere alla società Casale la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Pro Patria, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 500,00; b) di squalificare per una gara effettiva il calciatore Ribeiro Fabiano (Casale) per atto di violenza verso un avversario, in reazione; c) di squalificare per una gara effettiva per recidività in ammonizioni (IV INFR) il calciatore Paganini Luca (Pro Patria) per condotta scorretta verso un avversario; d) di ammonire il dirigente Signor Bonafè Cristian (Casale) per condotta non regolamentare in campo.
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