COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 30.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.42 della SS VALLELONGA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 5.12.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Sporting Club del Corso – Vallelonga del 18/11/2012 con il punteggio di 0-3, penalizzazione di un punto in classifica, ammenda di € 100,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 30.01.2013
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO n.42 della SS VALLELONGA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato
Ufficiale n.34 del 5.12.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Sporting Club del Corso - Vallelonga del 18/11/2012
con il punteggio di 0-3, penalizzazione di un punto in classifica, ammenda di € 100,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
sentito l’arbitro a chiarimenti;
rilevato che le sanzioni come sopra inflitte dal primo giudice sono corrette e congrue, avendo il direttore di gara nel corso
dell’audizione confermato che la Società Vallelonga rifiutava di rientrare in campo dopo il riposo sostenendo che le condizioni del
tempo non consentivano la ripresa del giuoco, malgrado i capitani delle due squadre e lo stesso arbitro avessero verificato la
sussistenza delle condizioni per portare a termine la gara;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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