COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 30.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.61 della Società A.C. REAL BOTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 28.12.2012 (omologazione risultato della gara F.C. Ciro’ – Real Botro del 5/12/2012 con il punteggio 2 – 2 – posizione irregolare del calciatore MURANO Ivano). RECLAMO n.62 della Società POLISPORTIVA D.CUTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 28.12.2012 (omologazione risultato della gara F.C. Ciro’ – Polisportiva D.Cutro del 9/12/2012 con il punteggio di 5 – 5 – posizione irregolare del calciatore MURANO Ivano).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 30.01.2013 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.61 della Società A.C. REAL BOTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 28.12.2012 (omologazione risultato della gara F.C. Ciro’ - Real Botro del 5/12/2012 con il punteggio 2 - 2 - posizione irregolare del calciatore MURANO Ivano). RECLAMO n.62 della Società POLISPORTIVA D.CUTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 28.12.2012 (omologazione risultato della gara F.C. Ciro’ - Polisportiva D.Cutro del 9/12/2012 con il punteggio di 5 - 5 - posizione irregolare del calciatore MURANO Ivano). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; in via preliminare, per evidenti ragioni di connessione oggettiva, dispone la riunione dei due reclami (n.61 e 62). sentito l’arbitro, signor Petruzza Domenico, designato per la gara Verzino -FC Cirò del 2/12/2012; RILEVA le reclamanti impugnano la delibera del primo giudice che ha omologato il risultato delle gare in epigrafe, rigettando i ricorsi presentati per posizione irregolare del calciatore Murano Ivano, tesserato della F.C. Cirò, avendo partecipato alle gare nonostante fosse stato espulso dal campo nella gara precedente disputata dal FC Cirò domenica 2/12/2012 a Verzino. Il primo giudice ha statuito la regolarità delle gare poiché dalla lettura degli atti ufficiali della gara Verzino - FC Cirò del 2/12/2012 il calciatore Murano Ivano non risultava espulso. Nell’odierna seduta l’arbitro designato per la gara Verzino - FC Cirò del 2/12/2012 ha dichiarato di avere omesso di scrivere nel referto l’espulsione del calciatore nr.6 del Cirò, Muraro Ivano, in quanto per la forte pioggia era andato in parte distrutto il taccuino utilizzato durante la gara, e nel ricostruire i dati da trascrivere nel referto, ha dimenticato di segnare l’espulsione del calciatore Murano Ivano, per doppia ammonizione. Ritenuto che, ai sensi dell’art.19, comma 10 del C.G.S., al calciatore espulso dal campo è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara; che il calciatore Murano Ivano è stato utilizzato dalla sua società nella successiva gara del 5/12/2012 tra Cirò e Real Botro, nonché nella gara del 9/12/2012 tra Cirò e Polisportiva D.Cutro; che, ai sensi dell’art.17, comma 1 CGS, la società è oggettivamente responsabile della circostanza di aver schierato nelle predette gare il calciatore Murano Ivano, che non aveva titolo a partecipare in quanto squalificato; P.Q.M. In accoglimento dei reclami infligge alla Società F.C. CIRÒ: - la punizione sportiva della perdita della gara Cirò - Real Botro del 5/12/2012 con il punteggio di 0 - 3; - la punizione sportiva della perdita della gara Cirò - Polisportiva D.Cutro del 9/12/2012 con il punteggio di 0 - 3; dispone accreditarsi le tasse sul conto della due società reclamanti; dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo presso la competente Delegazione Provinciale LND Crotone per valutare le eventuali sanzioni nei confronti della Società FC Cirò e del calciatore Murano Ivano.
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