COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 31.01.2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara del 6/ 1/2013 LORETO APRUTINO C5 – REAL LANCIANO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 31.01.2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 6/ 1/2013 LORETO APRUTINO C5 - REAL LANCIANO
Il Giudice Sportivo
- visto il reclamo ritualmente presentato dalla Società Real Lanciano con il quale si richiede che alla Società Loreto Aprutino C5 venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe per le posizioni irregolari dei calciatori DI TULLIO LUCA nato il 05.02.1999 e DI GIACOMO PAOLO nato il 03.08.1999;
- Rilevata la posizione irregolare dei calciatori sopra menzionati, che non avevano titolo a partecipare alla gara come previsto dal regola mento vigente,C.U. N.1 SGS (limiti di età punto 5.5 lettera a) ed art. 17 comma 5 lett. A C.G.S.;
delibera
a) di accogliere il reclamo;
b) di infliggere alla Soc. Loreto Aprutino C5 la punizione della perdita della gara con il seguente risultato Loreto Aprutino C5 - Real Lanciano 0 - 6;
c) di accreditare la tassa reclamo se versata.