COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 30.01.2013 Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO GARA del 27/ 1/2013 LAGOPESOLE – SPORT MELFI 1983

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 30.01.2013 Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO GARA del 27/ 1/2013 LAGOPESOLE - SPORT MELFI 1983 Il giudice sportivo, Visti gli atti ufficiali di gara; Letto il supplemento di referto dal quale emerge che al 30° del s.t., in seguito all'espulsione di GERARDI TOMMASO del Lagopesole e RIONDINO ANTONIO dello Sport Melfi per reciproche scorrettezze, mentre i due calciatori guadagnavano lo spogliatoio scambiandosi vicendevolmente spintoni ed insulti ed il gioco era ripreso, il D.G. notava che indistintamente tutti i calciatori ed i dirigenti delle due squadre si avventavano contro i due calciatori in precedenza espulsi dando vita ad una vera e propria rissa in cui i protagonisti si sferravano calci e pugni accompagnati da ingiurie e volgarità; Atteso che nel conciliabolo della rissa il D.G. riusciva ad identificare quali protagonisti della stessa SABATO MASSIMILIANO, MECCA ROCCO ANGELO, MECCA ROBERTO E ROSA PAOLO del Lagopesole e COLAKU JURGEN, GRASSO BENITO E ZAMPINO SAVERIO dello Sport Melfi che ponevano in essere condotte violente e per queste venivano espulsi; Considerato che altri tesserati delle due squadre prendevano parte attiva alla rissa senza che il D.G. riuscisse ad identificarli; Verificato che nonostante il D.G. ponesse in essere i necessari provvedimenti disciplinari, la rissa stentava a stemperarsi; Ritenuto che il D.G., in conseguenza del clima esasperato e violento instauratosi in campo, pregiudizievole per l'incolumità dei tesserati e di se stesso, non era nelle condizioni di proseguire regolarmente la gara con indipendenza e serenità di giudizio, decideva di sospenderla definitivamente; P.Q.M. DELIBERA - di infliggere ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del C.G.S.; - di comminare ad entrambe le Società l'ammenda di €150.00 per responsabilità oggettiva dei propri tesserati; - di squalificare il calciatore GERARDI TOMMASO del Lagopesole per 2(due) giornate per quanto narrato; - di squalificare il calciatore RIONDINO ANTONIO dello Sport Melfi 1983 per 2(due) giornate per quanto narrato; - di squalificare per 3(tre) giornate ciascuno i calciatori MECCA ROBERTO, MECCA ROCCO ANGELO, ROSA PAOLO e SABATO MASSIMILIANO del Lagopesole in quanto con il loro comportamento violento causavano la sospensione definitiva della gara; - di squalificare per 3(tre) giornate ciascuno i calciatori COLAKU JURGEN , GRASSO BENITO e ZAMPINO SAVERIO dello Sport Melfi 1983 in quanto con il loro comportamento violento causavano la sospensione definitiva della gara.
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