COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera GIUDICE SPORTIVO RECLAMO OLEVANESE ARIANO – GARA OLEVANESE ARIANO / AQUARA DEL 3/11/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 73 del 24 Gennaio 2013 Delibera GIUDICE SPORTIVO RECLAMO OLEVANESE ARIANO – GARA OLEVANESE ARIANO / AQUARA DEL 3/11/2012 Il G.S.T., visto il reclamo, rilevata la ritualità e la tempestività dello stesso, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione depositata innanzi a codesto Giudice Sportivo Territoriale da parte della società reclamante, rileva che lo stesso nel merito è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La reclamante si duole che la società Aquara abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, il calciatore Antico Simone, nato il 13.3.1992, sebbene fosse in corso di squalifica, a seguito della sanzione, non scontata, della squalifica per una gara effettiva, pubblicata sul C.U. n. 47 del 24.5.2012, della Delegazione Provinciale di Salerno. Orbene, dall’esame degli atti ufficiali di gara è emerso che il calciatore Antico Simone, nato il 13.3.1992, espulso nel corso della gara del Campionato di Terza Categoria, organizzato dalla Delegazione Provinciale di Salerno, “Aquara – Castelluccio Battipaglia” del 20 maggio 2012, veniva sanzionato con la squalifica per una gara effettiva, sanzione pubblicata sul C.U. n. 47 del 24.5.2012, della Delegazione Provinciale di Salerno; la gara ufficiale immediatamente successiva “Virtus Auletta – Aquara”, del 27 maggio 2012, non veniva disputata per assenza della società Aquara, per cui, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del C.G.S. “Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva”, il calciatore Antico Simone doveva ancora scontare la giornata di squalifica; invece il medesimo calciatore veniva impiegato, sin dall’inizio, nella gara successiva (ultima del Campionato di Terza Categoria) del 3.6.2012 “Aquara – Real Aversana” e per tale motivo gli residuava ancora la giornata di squalifica da scontare, ai sensi del medesimo art. 22, comma 6, del C.G.S., nella stagione sportiva successiva, ovvero nella corrente stagione sportiva 2012/2013. Per quanto innanzi descritto, dovendo ancora scontare la sanzione della squalifica per una gara effettiva, il calciatore Antico Simone non era legittimato a partecipare alla prima gara ufficiale del Campionato di Seconda Categoria “Olevanese Ariano – Aquara”, disputata il 3 novembre 2012, e pertanto la sua partecipazione alla citata gara, oggetto del reclamo, è da considerarsi irregolare agli effetti disciplinari. Tanto premesso in accoglimento del reclamo ed in applicazione dell’art. 17 del C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Aquara la punizione sportiva della perdita della gara oggetto del recalmo con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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