COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 31 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 46. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS PORTICI 1906 – GARA PIMONTE / VIS PORTICI 1906 DEL 6.01.2013 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 75 del 31 Gennaio 2013
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
46. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIS PORTICI 1906 – GARA PIMONTE / VIS PORTICI 1906
DEL 6.01.2013 – PROMOZIONE
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva
presentato rituale richiesta di audizione; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n. 67 del 10 gennaio 2013, pag. 1264, del C.R. Campania, il Giudice Sportivo
Territoriale ha inflitto la sanzione della squalifica a carico del sig. Sarnataro Salvatore, allenatore
della società reclamante (perché “allontanato per eccessive proteste nei confronti dell’arbitro,
ritardava l’uscita dal campo, ingiuriandolo e minacciandolo reiteratamente”). Con atto spedito
mediante raccomandata postale il 16.01.2013, ovvero entro la scadenza dei termini temporali
prescritti per il ricorso a questa C.D.T., la società Vis Portici 1906 ha impugnato la decisione innanzi
citata. Questo Collegio osserva che il ricorso è parzialmente fondato. Deve premettersi che, come
da costante e coerente giurisprudenza di questa C.D.T., la sanzione inflitta deve trovare
corrispondenza, sotto il profilo anche equitativo, nell’effettiva gravità dell’infrazione commessa.
Orbene, nel caso specifico la sanzione determinata dal Giudice di prime cure si appalesa
commisurata per eccesso. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Vis Portici 1906, riducendo al
20.03.2013 la sanzione della squalifica a carico del sig. Sarnataro Salvatore; nulla dispone in
ordine alla tassa reclamo, non versata.
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