COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 31 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 47. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GIUGLIANO 1928 – GARA GIUGLIANO 1928 / COMP. QUALIANESE DEL 17.11.2012 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 31 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 47. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GIUGLIANO 1928 – GARA GIUGLIANO 1928 / COMP. QUALIANESE DEL 17.11.2012 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 22 novembre 2012, pag. 870, del C.R. Campania, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione della squalifica, a carico del calciatore Aprea Carmine, perché, “mentre l’arbitro comminava la sanzione disciplinare ad un calciatore, colpiva il direttore di gara con un calcio al tallone, senza procurargli alcun danno; nel lasciare il terreno di giuoco, rivolgeva all’arbitro ingiurie e minacce”. Con atto spedito mediante raccomandata postale il 16.01.2013, ovvero entro la scadenza dei termini temporali prescritti per il ricorso a questa C.D.T., la società Giugliano 1928 ha impugnato la decisione innanzi citata. Deve premettersi che non sussiste alcun dubbio circa l’identificazione del calciatore sanzionato (sulla base dell’incontestato riconoscimento da parte del direttore di gara, attraverso l’indicazione del nome e del numero di maglia), nonché per quel che concerne l’individuazione della specifica responsabilità (atteggiamento gravemente aggressivo, sia pure senza procurare dolore, e, poi, pesantemente irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’arbitro). Di conseguenza, appare equa la quantificazione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale. In particolare, non può non sottolinearsi la gravità complessiva e continuata dell’episodio di ingiurie e minacce poste in essere dal nominato calciatore, all’atto della sua espulsione. Deve, dunque, escludersi l’involontarietà del gesto, come invocata nel reclamo. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Giugliano 1928; dispone addebitarsi, sul conto della società medesima, la tassa reclamo, non versata.
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