COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 31 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 51. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS CASOLLESE – GARA CLUB NUOVA SALERNO I VIRTUS CASOLLESE DEL 6.01.2013 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 75 del 31 Gennaio 2013
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
51. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIRTUS CASOLLESE – GARA CLUB NUOVA SALERNO I
VIRTUS CASOLLESE DEL 6.01.2013 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l'inammissibilità dell'atto di impugnazione.
Invero, il reclamo proposto non è stato redatto su carta intestata, né reca il timbro sociale, in calce,
contrariamente a quanto disposto dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, all’art. 4, comma
7. P.O.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul
conto della società Virtus Casollese .
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