COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 31 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 52. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ANGELS BRACIGLIANO – GARA REAL PALAZZO / ANGELS BRACIGLIANO DEL 15.12.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 31 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 52. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ANGELS BRACIGLIANO – GARA REAL PALAZZO / ANGELS BRACIGLIANO DEL 15.12.2012 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con tempestivo ricorso, la società Angels Bracigliano impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 20 dicembre 2012, pag. 1128, del C.R. Campania, con la quale, in relazione alla gara in epigrafe, sono state inflitte, a carico della reclamante: a) la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) un punto di penalizzazione in classifica; c) l’ammenda di euro 150,00, per rinuncia; d) la squalifica fino al 30.07.2013, a carico del calciatore Daniele Gennaro, “per aver colpito con un calcio lieve alla gamba l’arbitro”; e) la squalifica per otto gare effettive, a carico del calciatore Daniele Luca, “per aver spintonato l’arbitro”. La Commissione rileva preliminarmente l’inammissibilità del reclamo, in ordine all’impugnazione della sanzione della perdita della gara per 0-3 (con conseguente inammissibilità, in relazione all’applicazione di un punto di penalizzazione ed all’ammenda per rinuncia, quale sanzione accessoria). Invero, agli atti depositati dalla società reclamante manca la prova della spedizione della raccomandata alla società avversaria, così come disposto dall’art. 46, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Per il resto, la Commissione, nel mentre giudica congrua la sanzione a carico del calciatore Daniele Gennaro, ritiene di dover ridurre a sette giornate quella inflitta al calciatore Daniele Luca, in rapporto alla descrizione, di cui al referto arbitrale. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, per la parte che concerne le sanzioni relative alla gara; di ridurre a sette giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Daniele Luca; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it