COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 31 Gennaio 2013 Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 52. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ANGELS BRACIGLIANO – GARA REAL PALAZZO / ANGELS BRACIGLIANO DEL 15.12.2012 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 75 del 31 Gennaio 2013
Delibera DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
52. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ANGELS BRACIGLIANO – GARA REAL PALAZZO /
ANGELS BRACIGLIANO DEL 15.12.2012 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con tempestivo ricorso, la società Angels
Bracigliano impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato
Ufficiale n. 59 del 20 dicembre 2012, pag. 1128, del C.R. Campania, con la quale, in relazione alla
gara in epigrafe, sono state inflitte, a carico della reclamante: a) la punizione sportiva della perdita
della gara per 0-3; b) un punto di penalizzazione in classifica; c) l’ammenda di euro 150,00, per
rinuncia; d) la squalifica fino al 30.07.2013, a carico del calciatore Daniele Gennaro, “per aver
colpito con un calcio lieve alla gamba l’arbitro”; e) la squalifica per otto gare effettive, a carico del
calciatore Daniele Luca, “per aver spintonato l’arbitro”. La Commissione rileva preliminarmente
l’inammissibilità del reclamo, in ordine all’impugnazione della sanzione della perdita della gara per
0-3 (con conseguente inammissibilità, in relazione all’applicazione di un punto di penalizzazione ed
all’ammenda per rinuncia, quale sanzione accessoria). Invero, agli atti depositati dalla società
reclamante manca la prova della spedizione della raccomandata alla società avversaria, così come
disposto dall’art. 46, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Per il resto, la Commissione, nel
mentre giudica congrua la sanzione a carico del calciatore Daniele Gennaro, ritiene di dover ridurre
a sette giornate quella inflitta al calciatore Daniele Luca, in rapporto alla descrizione, di cui al referto
arbitrale. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo, per la parte che concerne le sanzioni relative alla gara;
di ridurre a sette giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Daniele Luca; di
confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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