COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 30.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare COPPA CITTA’ DI RAVENNA 69 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PALAZZUOLO avverso squalifica per 4 giornate calc. BELGIORNO MARCO e SUZZI FEDERICO, inibizione al 17.3.2013 dir. BARACANI DAVIDE delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 29 del 17.1.2013 gara PALAZZUOLO – MARRADESE del 12.1.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 30.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare COPPA CITTA’ DI RAVENNA 69 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. PALAZZUOLO avverso squalifica per 4 giornate calc. BELGIORNO MARCO e SUZZI FEDERICO, inibizione al 17.3.2013 dir. BARACANI DAVIDE delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 29 del 17.1.2013 gara PALAZZUOLO – MARRADESE del 12.1.2013 L’A.S.D. PALAZZUOLO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti “ritenendo eccessive le pene comminate nonché lesive all’immagine della nostra società”, sostenendo che il dirigente BARACANI non ha inteso urlare contro l’arbitro, riferendosi invece al breve tempo di ricupero concesso; che il calc. BELGIORNO, uscito dallo spogliatoio ha urlato contro i giocatori avversari; che il calc. SUZZI ha reagito ad una violenza ricevuta da un avversario. Chiede una riduzione delle sanzione e che venga sentito il dir.Baracani, persona interessata ai fatti. La Commissione, - premesso che non viene sentito il dir. BARACANI poiché il ricorso non è stato da lui direttamente proposto; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara si rileva che : 1) il dir. BARACANI veniva allontanato dal terreno di gioco per aver rivolto offese all’arbitro; 2) a fine gara il calc. SUZZI, dopo aver ricevuto un calcio da un avversario, colpiva l’autore del gesto con un pugno; 3) sempre a fine gara, il calc. BELGIORNO, veniva fermato da suoi compagni, mentre cercava di avventarsi contro un avversario, tentando di colpirlo con calci; - ritenuto che i comportamenti messi in atto dal calc. BELGIORNO e dal dir. BARACANI possano essere puniti con sanzioni più contenute, d e l i b e r a - di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc. BELGIORNO MARCO ed al 17.2.2013 la inibizione del dir. BARACANI DAVIDE, ferma restando la squalifica per 4 giornate del calc. SUZZI FEDERICO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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