COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’U.S. ARCE ASD AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 29-11-2012 IN MERITO ALLA GARA ARCE-AQUILONIA DELL’11-11-2012 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI FROSINONE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’U.S. ARCE ASD AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 29-11-2012 IN MERITO ALLA GARA ARCE-AQUILONIA DELL’11-11-2012 CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI FROSINONE La società Arce ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo con la quale veniva respinto il reclamo inoltrato in merito alla gara in epigrafe. La reclamante aveva dedotto che la gara non aveva avuto regolare svolgimento in quanto l’arbitro non aveva consentito l’ingresso in campo ad un calciatore di riserva che calzava scarpe da ginnastica e prive di tacchetti, imponendogli di cambiarle con scarpe da calcio. L’operazione di sostituzione delle calzature aveva comportato un lasso di tempo apprezzabile di circa cinque minuti, solo dopo i quali al calciatore era stato consentito l’ingresso in campo. Poiché la richiesta dell’arbitro era in contrasto con le norme regolamentari che consentono invece l’utilizzazione di scarpe ginniche per le gare in questione, la società era stata ingiustamente privata dell’apporto del calciatore per un lasso di tempo non trascurabile, la qual cosa aveva decisamente influito sul regolare svolgimento della gara; chiedeva pertanto la ripetizione della stessa. Il Giudice di prime cure, pur confermando che la circostanza dell’impedimento all’accesso del calciatore emergeva dagli atti ufficiali, rilevava come la sostituzione delle calzature avesse richiesto un tempo di circa un minuto, minuto e mezzo, ed in tale breve lasso di tempo non era accaduto alcunché di rilevante e quindi riteneva che l’episodio non avesse avuto alcun influenza sul regolare svolgimento della gara e respingeva quindi il reclamo. Insiste la reclamante impugnando la descritta delibera, aggiungendo che non è verosimile che la sostituzione delle calzature possa aver richiesto un lasso di tempo così breve e che la impossibilità di servirsi delle prestazioni del calciatore per un apprezzabile lasso di tempo aveva decisamente influito sul regolare svolgimento della gara e quindi reiterava la richiesta di ripetizione. La Commissione ha nuovamente sentito il direttore di gara che ha sostanzialmente confermato quanto già scritto nel referto, precisando che durante il periodo occorso alla sostituzione delle calzature del calciatore n. 16 subentrante, la squadra Arce era rimasta in campo con un uomo in meno in quanto il calciatore sostituito era già uscito dal campo. Ha confermato che a suo parere l’assenza del calciatore si è protratta per un minuto, minuto e mezzo ma di non aver annotato il minuto in cui il calciatore è entrato in campo effettivamente. Alla luce delle precisazioni fornite ritiene la Commissione che il fatto abbia invece decisamente influito sul regolare svolgimento della gara. E’ accertato che per un errore arbitrale la società Arce è rimasta in campo con 10 uomini e non ha potuto utilizzare un calciatore di riserva che era subentrato per un lasso di tempo apprezzabile. Anche a voler dar credito alla tempistica dell’arbitro, che però riferisce sensazioni non avendo annotato il minuto dell’effettivo ingresso in campo del calciatore, si deve rilevare come l’assenza di un calciatore, per oltre un minuto, in una gara peraltro conclusasi con il minimo scarto tra i contendenti, ha sicuramente un’influenza sul regolare svolgimento della gara. I precedenti della Giurisprudenza Federale, infatti, concordano tutti nel ritenere ininfluente la menomazione o l’accrescimento abusivo del potenziale tecnico di una squadra quando si sia protratto per pochi istanti, con il gioco fermo o, comunque, in circostanze ininfluenti con la gara. La carenza di un uomo che si protrae per un tempo apprezzabile in minuti, considerando che fisicamente l’operazione di sostituzione delle calzature che è avvenuta negli spogliatoi comporta sicuramente più del minuto e mezzo posto come limite massimo dall’arbitro, è sicuramente influente sul regolare svolgimento della gara che deve quindi essere annullata e ripetuta. La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere il reclamo ordinando la ripetizione della gara in epigrafe. Manda la Segreteria della Delegazione Provinciale di Frosinone per gli adempimenti di conseguenza. La tassa reclamo va restituita.
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