COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANDREA DORIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA E L’AMMENDA DI € 150 (I RINUNCIA) ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 33 DEL 9.1.2013 – Campionato calcio a 5 Serie D Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANDREA DORIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA
DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA E L’AMMENDA DI € 150 (I
RINUNCIA) ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
ROMA CON C.U. N. 33 DEL 9.1.2013 – Campionato calcio a 5 Serie D Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe avanzato dalla Società in titolo, con cui contesta la decisione assunta
dal Giudice di primo grado;
osservato che la ricorrente pone all’attenzione di questa Commissione che, con il C.U. n. 21 del
27.11.2012, l’orario di inizio dell’incontro con la Società A.S.D. REAL SAXA RUBRA del
1°.12.2012, veniva fissata per le ore 17.00;
che con il successivo C.U. del 23.11.2012, l’orario di inizio gara veniva modificato e fissato per le
ore15.00;
che, con comunicazione scritta del 9.11.2012, la Società ricorrente chiedeva la revoca della
modifica dell’orario di inizio dell’incontro, stante l’impossibilità di potervi prendere parte nell’orario
stabilito nel C.U. n. 23.11.2012, per motivi tecnico-organizzativi.
Questa Commissione, in considerazione di come si sono svolti i fatti e, tenuto conto che le
variazioni di orario dell’incontro, così come sopra evidenziato, hanno determinato un evidente
disguido organizzativo, in quanto l’Organo preposto, non avendo dato seguito alla richiesta
avanzata dalla ricorrente di ripristino dell’orario, fissato inizialmente per le ore 17.00 del giorno
1°.12.2012, ha determinato uno stato di incertezza sull’effettivo orario in cui avrebbe dovuto
cominciare la gara oggetto del presente ricorso;
tenuto altresì presente che per i casi di variazione di orario di gara, le Società interessate devono
essere preventivamente informate;
considerato che nel caso in esame, come già detto, per un evidente disguido organizzativo, ciò
non è avvenuto, questo Organo Giudicante
DELIBERA
Di accogliere il ricorso presentato dalla Società ANDREA DORIA revocando il provvedimento
adottato dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma con C.U. n. 33 del 9.1.2013,
ordinando pertanto la ripetizione dell’incontro indicato in oggetto.
La tassa reclamo va restituita.
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