COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIANOSCARANO 1949 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE E AMMENDA DI € 103 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 55 SGS DEL 23.12.2012 (GARA: SOCCER 2006 ESCHILO – PIANOSCARANO 1949 del 23.12.2012 – Campionato G.mi Reg. Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIANOSCARANO 1949 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, UN PUNTO DI PENALIZZAZIONE E AMMENDA DI € 103 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 55 SGS DEL 23.12.2012 (GARA: SOCCER 2006 ESCHILO – PIANOSCARANO 1949 del 23.12.2012 – Campionato G.mi Reg. Fascia B) La Società PIANOSCARANO 1949 si è opposta alle sanzioni in titolo, che il Giudice sportivo le ha inflitto considerandola rinunciataria all’incontro. La ricorrente assume di essersi presentata all’impianto sportivo dimenticando in sede la documentazione ufficiale dei calciatori, e che dopo vari tentativi per via elettronica, non è riuscita a risolvere il problema, per cui la gara non ha avuto inizio. La reclamante conclude chiedendo la revoca delle sanzioni della penalizzazione di un punto e dell’ammenda, nonché la ripetizione dell’incontro, non avendo avuto alcun supporto nei citati tentativi, da parte della Società locale. Dalla lettura degli atti ufficiali, si rileva che in effetti, la Società ricorrente si è presentata al campo senza documenti di identificazione dei calciatori e che l’arbitro, dopo gli inutili tentativi da parte della stessa di acquisire la documentazione con supporto elettronico messo a disposizione dalla Società ospitante, dichiarava chiuso l’incontro. Tanto premesso, benchè appaia chiara la presenza della Società PIANOSCARANO all’impianto sportivo, tanto da non ritenerla rinunciataria, tuttavia la mancata disputa della gara deve essere sicuramente addebitata a suo carico, ai sensi dell’art. 17 comma 10 del C.G.S., per essersi presentata senza la prescritta documentazione riguardante gli atleti, indipendentemente dal comportamento della società locale che per altro è stato positivo. Per le citate considerazioni, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società PIANOSCARANO 1949 e, per l’effetto, revoca la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica e dell’ammenda di € 103 a suo carico, ferma restando la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. La tassa reclamo va restituita.
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