COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 18 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Paolo Ricci, Presidente dell’U.S.D. F.C.G. Floria 2000, al quale viene contestata la violazione dell’art. 5, commi 1 e 6, del C.G.S.; -U.S.D. F.C.G. Floria 2000, per la conseguente responsabilità prevista dall’art. 4, comma 1, del C.G.S..
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 41 del 31.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
18 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
-Paolo Ricci, Presidente dell’U.S.D. F.C.G. Floria 2000, al quale viene contestata la violazione dell’art. 5, commi 1 e 6, del C.G.S.;
-U.S.D. F.C.G. Floria 2000, per la conseguente responsabilità prevista dall’art. 4, comma 1, del C.G.S..
Questa Commissione con nota in data 21 maggio 2012, segnalava alla Procura Federale la pubblicazione sul sito Face-book, da parte del Signor Ricci Paolo nella sua qualità di legale rappresentante dell’U.S.D. F.C.G. Floria 2000, di vari commenti relativi ad una decisione assunta da questa C.D. nei confronti di alcuni tesserati di detta Società ed al comportamento tenuto nell’occasione dal C.R.T..
La segnalazione era rivolta ad accertare se quanto dichiarato dal Presidente Ricci integrasse la violazione delle norme comportamentali cui i tesserati sono tenuti.
La Procura Federale ritenendo sussistere la violazione dell’art. 5 del C.G.S. ha disposto il presente deferimento.
All’odierna riunione è presente il Signor Paolo Ricci, Presidente dell’U.S.D. F.C.G. Floria 2000, in proprio e quale legale rappresentante della Società.
L’Avvocato Marco Stefanini rappresenta la Procura Federale.
Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopongono alla attenzione del Collegio:
-al Presidente Ricci Paolo, sulla sanzione base di mesi 4 (quattro), l’inibizione per mesi 3 (tre);
-alla Società U.S.D. F.C.G. Floria 2000, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 300,00 (trecento) sulla sanzione base determinata in € 400,00(quattrocento)
La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicate, accoglie la proposta di accordo e, di conseguenza,
ORDINA
l’applicazione delle sanzioni nella misura sopraindicata.
DISPONE
la chiusura del dibattimento.
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