COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 87 stagione sportiva 2012/2013 Gara Fortis Lucchese – Pietrasanta Marina 1911 (2-3) del 23/12/2012. Campionato di Eccellenza. In C.U. n.36 del 03/01/2013 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 87 stagione sportiva 2012/2013 Gara Fortis Lucchese – Pietrasanta Marina 1911 (2-3) del 23/12/2012. Campionato di Eccellenza. In C.U. n.36 del 03/01/2013 C.R.T. Reclama la società Pietrasanta avverso la squalifica fino al 18/02/2013 dell’allenatore sig. Cheik Merai Chadi il quale “entrava indebitamente sul terreno di gioco e rivolgeva al D.G. frase irriguardosa”. La società contesta la sanzione inflitta al proprio tesserato il quale, sottoscrivendo il gravame, si associa alle deduzioni della stessa, rilevando che i fatti oggetto del giudizio si sono dinamicamente svolti in maniera diversa rispetto a quanto riportato dal D.G. Infatti il sig. Cheik Merai Chadi si sarebbe rivolto all’assistente dell’arbitro a seguito di una decisione di quest’ultimo, uscendo dall’area tecnica senza però invadere il terreno di gioco. Esclude la frase offensiva rilevando semmai che quanto manifestato è stato unicamente di contenuto irriguardoso. Chiede una riduzione della sanzione e di essere udita dal Collegio in occasione dell’esame del gravame. Il D.G., nel supplemento di rapporto, ricalca integralmente quanto riportato in prime cure. All’udienza del 25/01/2013 la società e l’allenatore sig. Cheik Merai Chadi, presenti e rappresentati per l’occasione dal proprio legale, udito il supplemento di rapporto, evidenziano due aspetti della vicenda ovvero, in primo luogo che il tecnico non ha proferito una frase offensiva ma semmai irriguardosa ed in secondo luogo, fatto nuovo rispetto al reclamo, che la distanza di ben 50 metri fra l’arbitro ed il sig. Cheik Merai Chadi può avere influito sull’esatta comprensione delle parole di quest’ultimo. Reitera la richiesta di riduzione della sanzione e, per bocca del proprio presidente, rileva che “lo scopo del reclamo è soprattutto quello di non aggravare il punteggio della coppa disciplina”. La C.D. chiusa l’udienza, passa a decisione. I punti in contestazione sono essenzialmente tre: il tenore delle frasi del sig. Cheik Merai Chadi, la distanza dell’arbitro dallo stesso (50 metri) ed il superamento dell’area tecnica da parte dell’allenatore reclamante. Sul primo punto non pare vi siano problemi di sorta in quanto il G.S. ha contestato al sig. Cheik Merai Chadi di avere proferito una frase irriguardosa e non una frase offensiva quindi non si comprende il motivo di doglianza da parte della reclamante in quanto essa stessa ammette la irriguardosità dell’eloquio. Sul secondo punto è vero che la distanza fra l’arbitro e l’allenatore era notevole (circa 50 metri) tuttavia l’avere riportato l’arbitro tale circostanza, quando avrebbe ben potuto tacere sul punto, rileva che lo stesso, nonostante la lontananza dal sig. Cheik Merai Chadi, ha ben udito le parole pronunciate. Sul terzo punto infine il superamento dell’area tecnica viene candidamente confessato della reclamante (sia pure negando l’invasione del terreno di gioco) e quindi, anche in questo caso, non si rileva alcuna discrasia con la decisione del G.S. ricordando che le attestazioni dell’arbitro hanno il carattere di prova privilegiata. In ultimo, la dichiarazione del presidente della società reclamante in sede di udienza, fa propendere per la strumentalità del reclamo anche se il Collegio, come sempre del resto, ha preso in considerazione tutti i fatti e tutte le dichiarazioni delle parti. Per quanto riguarda invece il D.G. il Collegio, come già evidenziato, rileva che il supplemento di rapporto altro non è se non una ripetizione “copia e incolla” di quanto riportato nel rapporto di gara. Orbene se ciò è vero come è vero, il secondo documento è del tutto inutile se è così strutturato in quanto ricalca ciò che già la C.D. conosceva. Infatti, se viene richiesto un supplemento di rapporto e ciò viene fatto sempre e da sempre da parte della C.D., è per avere maggiori delucidazioni circa gli accadimenti oggetto del reclamo e ciò a tutela delle società che nella fase istruttoria e dibattimentale vedono fortemente compresso il loro diritto di difesa in base alle norme che attualmente regolano la giustizia sportiva. Allo scopo, pertanto, si reitera l’invito, più e più volte sollecitato agl’arbitri, di riferire oggettivamente sui punti di contestazione contenuti nei reclami, evidenziando con maggiore densità i fatti senza peraltro inserire impressioni personali e giudizi a loro non richiesti né spettanti. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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