COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 31.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 93 Stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Dilettantistico Lunigiana 1919, avverso la squalifica inflitta al calciatore Castellotti Emanuele per cinque gare (C.U. MS n. 33 del 17/01/2013).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 41 del 31.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
93 Stagione sportiva 2012/2013 Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Dilettantistico Lunigiana 1919, avverso la squalifica inflitta al calciatore Castellotti Emanuele per cinque gare (C.U. MS n. 33 del 17/01/2013).
Il Gruppo Sportivo Dilettantistico Lunigiana 1919, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del tesserato sopra indicato con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 12 gennaio 2013, contro la società ospitante F.C. Marina La Portuale.
Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata al calciatore Castellotti Emanuele: “Espulso per aver offeso il D.G. alla notifica reiterava le offese. Mentre si allontanava continuava nelle offese. Sanzione aggravata perché capitano”.
La Società reclamante non contesta, nel ben motivato atto di impugnazione, i fatti ma si limita a rilevare la sproporzione della squalifica rispetto all'entità ed alla lesività delle condotte.
Rappresenta la disciplina e la correttezza palesata dal ragazzo in anni di militanza sportiva attribuendo i gesti illeciti ad un particolare momento di fragilità e, senza voler giustificare l'atteggiamento del calciatore, insiste comunque per una diversa quantificazione della sanzione irrogata e conclude, conformemente a quanto contenuto nel reclamo, per la riduzione della stessa.
Il reclamo merita parziale accoglimento.
Nel rapporto di gara sono particolarmente precise le descrizioni delle singole condotte illecite poste in essere dal Capitano che consentono di dettagliare le violazioni oggetto di censura.
Anche alla luce del corretto contegno assunto nell'esposizione del reclamo - che non si limita in maniera aprioristica alla sterile confutazione della versione arbitrale - la valutazione del trattamento sanzionatorio può essere limitato alla squalifica maturata per le ingiurie (due giornate) aumentata di una giornata per la reiterazione e di una ulteriore giornata perché Capitano.
Saggiamente la difesa non prova neanche a sminuire il contenuto, platealmente offensivo (ma mai minaccioso), del comportamento tenuto dal capitano limitandosi a chiedere una riduzione della squalifica irrogata dal Giudice di prime cure.Pur nell'oggettiva illiceità di un comportamento non corretto tenuto dal capitano squalificato, che non dovrebbe mai assumere alcun atteggiamento aggressivo nei confronti del D.G., la sanzione irrogata deve essere comunque oggetto di una minima riduzione anche nella sussistenza dell'aggravante contestata; una rivalutazione della posizione, collegata alla puntuale analisi delle singole violazioni, così per come dettagliate dal G.S.T., appare complessivamente meritevole della riduzione di un'unica giornata.
P.Q.M.
La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo del Gruppo Sportivo Dilettantistico Lunigiana 1919 e riduce la squalifica inflitta al calciatore Castellotti Emanuele a quattro gare (anziché cinque).
Dispone la restituzione della relativa tassa.
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