COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 312 del 29.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 80/A A.S.D. S.ALFIO CALCIO (CT), avverso squalifiche fino al 31/12/2015 a carico dei calciatori Giovanni Grasso e Giuseppe Virgitto – Gara 2^ categoria girone G Tremestieri Etneo/S.Alfio Calcio del 22/12/2012 – C.U. N° 266 del 03/01/2013.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 312 del 29.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n° 80/A
A.S.D. S.ALFIO CALCIO (CT), avverso squalifiche fino al 31/12/2015 a carico dei calciatori Giovanni Grasso e Giuseppe Virgitto - Gara 2^ categoria girone G Tremestieri Etneo/S.Alfio Calcio del 22/12/2012 – C.U. N° 266 del 03/01/2013.
Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la A.S.D. S. Alfio Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso questo Comitato Regionale in epigrafe riportata, chiedendo che sia integralmente riformata.
In particolare l'appellante sostiene che i due calciatori fatti oggetto dei provvedimenti disciplinari impugnati "si sono prontamente avvicinati di spalle all'arbitro per proteggerlo fisicamente dalle eventuali intemperanze di altri calciatori..." subendone tuttavia, nella concitazione del momento, "spintoni e movimenti sconnessi, in conseguenza della improvvisa situazione di promiscuità e agitazione". L'appellante sostiene inoltre la nullità delle squalifiche impugnate, perché a suo dire "comminate quando la gara era ancora in corso contemporaneamente alla squalifica fino al 31 dicembre 2016 del calciatore Festa, il quale è stato conseguentemente costretto ad abbandonare immediatamente il terreno di gioco". "Senonché", sostiene ancora l'appellante, "ai calciatori Grasso e Virgitto l'arbitro ha invece consentito di continuare a disputare la gara fino alla fine della medesima e tale circostanza é incompatibile con la presunta squalifica".
Alle ore 15.50 nessuno è presente per la società reclamante benchè regolarmente convocata su istanza della stessa.
La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In particolare dalla lettura combinata del predetto documento e del relativo supplemento si evince che i calciatori sigg. Giovanni Grasso e Giuseppe Virgitto, in occasione della espulsione del Festa, si avvicinavano con altri compagni al direttore di gara e "nella confusione" lo colpivano con delle ginocchiate che gli provocavano lividi alle gambe.
L'arbitro sostiene tuttavia in referto di avere solo riconosciuto il volto dei responsabili, di cui non riusciva però ad annotare il numero corrispondente. "Successivamente a mente serena", sostiene ancora il direttore di gara, "durante il resto della partita, ricordando i volti, riuscivo ad identificare i calciatori ognuno con il proprio numero". Va aggiunto che egli non ha però adottato alcun provvedimento disciplinare a carico dei predetti calciatori, che hanno concluso regolarmente l'incontro.
Le squalifiche di che trattasi, peraltro non irrogate dal direttore di gara come erroneamente sostenuto dall'appellante bensì dal Giudice Sportivo competente, sono state quindi adottate sulla scorta delle richiamate annotazioni contenute negli atti ufficiali di gara.
Pur non apparendo riscontrabile quanto asserito dalla appellante circa il corretto comportamento dei calciatori fatti oggetto di provvedimenti disciplinari, emerge tuttavia necessario procedere a specifici accertamenti in ordine all'operato del direttore di gara che, pur asserendo di avere immediatamente visualizzato gli autori degli atti violenza in suo danno, non procedeva ad una loro immediata identificazione ed espulsione riservandosi tale accertamento solo in sede di refertazione. Con ciò evidenziandosi una palese discrasia temporale dei fatti e del loro reale svolgimento, anche alla stregua della descrizione fornita dall’appellante.
Degli accertamenti di cui sopra, a norma dell'art. 34 n° 4 C.G.S., va incaricata la Procura Federale, sospendendosi il presente procedimento fino all'esito degli accertamenti stessi.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale, sospendendo ogni decisione in merito all'appello come sopra proposto, dispone rimettersi gli atti alla Procura Federale per l'effettuazione degli specifici accertamenti come indicati in parte motiva.
Allo stato senza addebito di tassa reclamo.
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